COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. VALLE DEL GRAN SASSO AVVERSO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. VALLE DEL GRAN SASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ILJAZI AMIR IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL GRAN SASSO / REAL SCERNE, DISPUTATA IL 6/1/10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, (C.U. n° 35 del 7.01.10).
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Valle del Gran Sasso ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Iljazi assunto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in relazione alla non particolare gravità dei fatti contestati e ha chiesto, quindi, la riduzione la riduzione della squalifica, in quanto il calciatore, ancora molto giovane e poco esperto, si sarebbe lasciato trascinare dalla concitazione del momento perdendo il controllo.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha riferito, con estrema chiarezza e precisione, il comportamento oggetto di sanzione, da non potersi derubricare, in questa sede, ad una semplice protesta.
L’impugnata sanzione deve, pertanto, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestasti.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.