COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare     APPELLO DELLA A.S.D. VALLE DEL GRAN SASSO AVVERSO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

 

APPELLO DELLA A.S.D. VALLE DEL GRAN SASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ILJAZI AMIR IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL GRAN SASSO / REAL SCERNE, DISPUTATA IL 6/1/10 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, (C.U. n° 35 del 7.01.10).

 

  Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Valle del Gran Sasso ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Iljazi assunto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

  Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in relazione alla non particolare gravità dei fatti contestati e ha chiesto, quindi, la riduzione la riduzione della squalifica, in quanto il calciatore, ancora molto giovane e poco esperto, si sarebbe lasciato trascinare dalla concitazione del momento perdendo il controllo.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

  La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha riferito, con estrema chiarezza e precisione, il comportamento oggetto di sanzione, da non potersi derubricare, in questa sede, ad una semplice protesta.

L’impugnata sanzione deve, pertanto, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestasti.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 


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