COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ AVEZZANO F.N. AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERD

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ AVEZZANO F.N. AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERDITA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 400,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE FABIO SALVATORE FINO AL 30.12.09), IN RELAZIONE ALLA GARA BALSORANO / AVEZZANO F.N.  DISPUTATA IL 29/11/09, PER IL DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 28 del 3.12.09 – C.R.A.).

 

Con appello ritualmente proposto, la società Avezzano F.N. ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: esaminato il rapporto arbitrale da cui emerge che al 37' minuto del secondo tempo, dopo che l'arbitro aveva sanzionato l'espulsione per doppia ammonizione del calciatore Milanese Paolo ( Soc. Balsorano) si verificava una accesa discussione tra il calciatore Damiani Gianluca della Soc. Avezzano F.N. con alcuni spettatori,discussione avviata dal Damiani. Contemporaneamente Mastropietro Emanuele della Soc .Balsorano, tirava due calci ad un avversario, mentre il Damiani continuava ad inveire contro il pubblico e raggiunta la recinzione veniva alle mani con un tifoso avversario. Nel contempo si generava una "maxi rissa" tra tesserati dell'Avezzano F.N. e tifosi del Balsorano e, quindi anche tra granparte di tesserati e dirigenti del Balsorano. Alcuni tesserati del Balsorano però ed in particolare l'allenatore Sig. Cioraggio Emilio,si prodigavano anche per cercare di riportare il tutto alla normalità. La rissa generale aveva una durata di circa tre minuti. Al 40' minuto del secondo tempo, i calciatori dell'Avezzano FN si allontanavano dal campo avvicinandosi nei pressi degli spogliatoi, sollecitati in tal senso dal dirigente accompagnatore Fabio Salvatore, mentre in campo rientravano tutti i calciatori del Balsorano disposti a riprendere la gara. Nonostante l'invito rivolto dall'arbitro al capitano dell'Avezzano FN di rientrare sul terreno di gioco per ricominciare la partita questi si rifiutava unitamente al Dirigente Salvatore Fabio che convinceva i suoi calciatori a far rientro negli spogliatoi. Rilevato che da quanto sopra esposto, la causa definitiva della sospensione della gara va ricercata nel comportamento dei tesserati dell'Avezzano FN i quali comunque al 40' minuto del secondo tempo su invito dell’arbitro si rifiutavano a riprendere il gioco; atteso anche che l'Avezzano FN perdeva per due reti ad una, delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara all'Avezzano FN con il seguente punteggio: Avezzano FN / Balsorano 0 a 3; b) di squalificare i calciatori del Balsorano per le gare di seguito indicate: Milanese Paolo 1 gara per doppia ammonizione; Mastropietro Emanuele 3 gare per comportamento particolarmente violento nei confronti di un avversario a gioco fermo; c) di squalificare i calciatori dell'Avezzano per le gare di seguito indicate: Damiani Gianluca 4 gare, per aver inveito contro il pubblico e per essere venuto alle mani con uno spettatore, contribuendo a scatenare oltre modo la rissa;

Abruzzo Claudio - 2 gare - per aver partecipato alla rissa con pugni e calci; Maggiore Innocenzo(capitano della squadra) - 1 gara - per non aver collaborato all'invito dell'arbitro di far rientrare la squadra in campo; d) di inibire i dirigenti dell'Avezzano FN: Salvatore Fabio fino al 30 dicembre 2009; - De Flavis Guerrino fino al 23 dicembre 2009 perche' tentava di aggredire l'allenatore del Balsorano; - di infliggere l'ammenda di euro 400,00 alla Società Avezzano FN e di euro 300,00 alla Società Balsorano ( a quest'ultima sanzione limitata per fattivo comportamento da parte di alcuni dirigenti) per gli episodi sopra riportati”.

La società appellante ha dedotto nell’atto d’appello e ribadito in sede di audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare, l’erroneità della decisione assunta dall’arbitro di non continuare la gara per l’avvenuta espulsione del capitano e del vice capitano, posto che i provvedimenti erano stati assunti in due momenti distinti della partita ed erano, comunque, irrilevanti ai fini della sospensione ed ha chiesto, quindi, l’annullamento della decisone sul punto.

Ha, parimenti, concluso per l’annullamento dell’ammenda e dell’inibizione ovvero, in subordine, per la loro riduzione tenuto conto, da un lato, che la rissa era stata ingenerata dall’inadeguatezza della rete di recinzione, che aveva permesso l’ingresso in campo di persone non autorizzate, costringendo i tesserati dell’ Avezzano F.N. a salvaguardare la propria incolumità e, dall’altro, che il dirigente Salvatore si sarebbe attivato per calmare gli animi e sedare la rissa.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che, dopo avere posto in essere tutti i tentativi per la prosecuzione dell’incontro, era stato inevitabile sospendere la gara a seguito del netto rifiuto del capitano della società appellante di rientrare in campo insieme ai compagni di squadra i quali, peraltro, si erano già allontanati alla spicciolata dal terreno di gioco, avvicinandosi nei pressi degli spogliatoi, sollecitati ad abbandonare il campo dal Sig. Salvatore Fabio, dirigente – accompagnatore dell’ Avezzano, che era stato il primo ad invadere il terreno di gioco per partecipare alla rissa.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento, solo per la parte relativa alla richiesta di riduzione dell’ammenda.

  Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, infatti, appare evidente la responsabilità della società appellante e del suo dirigente ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’incontro, onde le decisioni del primo giudice relative alla perdita della gara in danno dell’Avezzano F.N. ed all’inibizione del Sig. Salvatore, devono essere confermate, poiché congrue ed adeguate agli addebiti contestati.

  Può essere, invece, lievemente ridotta la sanzione pecuniaria, tenuto conto dell’inadeguatezza delle reti di recinzione a protezione del campo e della presenza di persone non autorizzate sul terreno di gioco.

 

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

 

DELIBERA

 

di ridurre l’ammenda a € 300,00, confermando nel resto le impugnate decisioni.

Dispone accreditarsi la tassa d’appello, laddove addebitata.


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