COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO OMOLOGATO IL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELFRENTANO / REAL MONTAZZOLI DISPUTATA IL 6/12/2009 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. n° 16 del 17/12/09 –  DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI) .

 

  Con appello ritualmente proposto, la società Castelfrentano ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. con il quale era stato omologato il risultato acquisito sul campo di 2 – 2 ed era stato respinto il ricorso della Società Castelfrentano con il quale era stata chiesta la sanzione della perdita della gara in conseguenza del fatto che il Real Montazzoli aveva utilizzato un calciatore con la maglia n. 6 che non era quello che era stato indicato nella distinta consegnata all’arbitro e alla società avversaria .

  Ha dedotto l’appellante che il n. 6 del Real Montazzoli non risultava essere Di Cesare Domenico ma il Sig. Di Prospero Alessio , nato il 25/08/1992 e frequentante la classe 4^ “A” del Liceo Tecnologico di Lanciano; peraltro riconosciuto da dirigenti e calciatori del Castelfrentano .

L’arbitro della gara , sentito a chiarimenti in ordine al contenuto dell’appello , ha confermato gli originari riferimenti , precisando che il Sig.Di Cesare Domenico , che ha effettivamente preso parte alla gara , è stato riconosciuto negli spogliatoi mediante identificazione sulla base del tesserino federale che presentava data di nascita e foto tessera .

Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento . Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara , appare evidente che le motivazioni addotte dalla società ricorrente sono prive di riscontri obiettivi anche in considerazione del fatto che l’identificazione da parte dell’arbitro , avvenuta a norma dell’art. 61 delle NOIF , ha legittimato il Di Cesare Domenico a prendere parte alla gara oggetto di reclamo .

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello della Società Castelfrentano. Dispone incamerarsi la tassa versata.


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