COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ INCORONATA CALCIO VASTO CALCIO AVVERSO LA DECISIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ INCORONATA CALCIO VASTO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATO DISPOSTO IL RECUPERO DELLA GARA INCORONATA CALCIO VASTO – UNION ROCCASPINALVETI DEL 19/12/2009 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIR. “A” (C.U. n° 18 del 24/12/09 –  DELEGAZIONE DI VASTO).

 

  Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Incoronata Calcio Vasto ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. con il quale era stato disposto il recupero della gara di cui in epigrafe in considerazione dell’ora tarda nella quale doveva essere disputata la gara stessa; del ritardo con il quale era terminata una gara disputata in precedenza; delle impervie condizioni atmosferiche che avrebbero determinato un potenziale grave pregiudizio in capo agli atleti.

  Ha dedotto l’appellante l’illegittimità della decisione adottata dal primo giudice atteso che il ritardo con il quale era terminata la gara precedente non avrebbe comportato un’attesa per l’inizio della gara superiore a quella prevista dalle norme regolamentari e che risultavano prive di fondamento le dedotte avverse condizioni climatiche. Ha pertanto concluso per la sanzione della perdita della gara in danno della società Union Roccaspinalveti.

Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento.

La decisione unilateralmente assunta dai dirigenti della società Union Roccaspinalveti, in palese contrasto con le normative federali e più precisamente con l’art. 54 delle NOIF, fa ritenere come una mancata partecipazione dei calciatori della stessa società alla disputa della gara oggetto di reclamo. Al riguardo, peraltro, va sottolineato che le circostanze dedotte dal primo giudice a sostegno della motivazione della sua decisione non trovano fondamento negli atti del procedimento non essendo state suffragate da alcun elemento obiettivo allegato dalla società Union Roccaspinalveti. Da ciò consegue che, in accoglimento dell’appello proposto dalla società Incoronata Vasto, deve essere disposta la sanzione della perdita della gara in danno della società Union Roccaspinalveti mentre ritiene la Commissione di non far luogo alle sanzioni accessorie in considerazione della buona fede che può aver indotto la stessa società ad allontanarsi dal campo di gioco senza aspettare i rituali tempi regolamentari.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di accogliere l’appello e di infliggere alla società Union Roccaspinalveti la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Incoronata Calcio Vasto 3 – Union Roccaspinalveti 0. Dispone restituirsi la tassa versata.


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