COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 69 del 27/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   6.2 RECLAMO SOCIETA’ VULTUR (

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 69 del 27/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

6.2 RECLAMO SOCIETA’ VULTUR (JUNIORES REGIONALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.59 DEL 28.12.2009

 

LETTO il reclamo ritualmente proposto dalla società Circolo Sportivo VULTUR avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul C.U. n. 59 del 28.12.2009 con cui veniva infitta alla predetta società la perdita della gara del 21.12.2009 tra Balvano – CS Vultur di Rionero, l’ammenda di € 250,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica;

LETTO il rapporto di gara e gli atti del procedimento;

RILEVATO che dal rapporto arbitrale emerge che il D.G. dopo aver atteso il tempo previsto come da regolamento per le gare juniores regionali decretava la mancata disputa della gara per assenza della società reclamante;

PRESO ATTO, altresì, che dalla documentazione allegata al proposto reclamo non vi è prova dell’avvenuto accordo tra le società circa la richiesta di rinvio, né prova che il CR Basilicata avesse autorizzato le società al differimento della gara;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal C.U. n. 6 del 9.08.2009 la richiesta di variazione al programma gare pubblicata contestualmente al calendario gare relativa ad anticipi - posticipi e orario stabilito, deve essere sottoscritta da entrambe le società interessate e deve essere validamente motivata e documentata; 

RITENUTO che l’istanza di rinvio della gara proposta unilateralmente dalla società C.S. Vultur ed inviata al CR Basilicata in data 18.12.2009 non appare né motivata né documentata;

P.Q.M.

·  Rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente le decisioni del G.S.

·  Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.


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