COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 27/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO SOCIETA’ GRASSANO
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 27/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO SOCIETA’ GRASSANO (PRIMA CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.46 DEL 27.11.2009
LETTO il reclamo proposto dalla società. ASD GRASSANO avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul C.U. n. 46 del 27.11.2009 con cui veniva respinto il ricorso proposto dalla predetta società e disposta la ripetizione della gara del 8.11.2009 tra la Metanauto Lucana e il Grassano;
LETTI gli atti allegati al fascicolo;
CONSIDERATO, che la società reclamante con il proposto gravame lamenta l’assenza di forza maggiore nella mancata disputa della gara fissata come da calendario per il giorno 8.11.2009 tra Metanauto e Grassano e la conseguente assegnazione di gara persa alla società ospitante;
RILEVATO, in via preliminare, che il D.G. designato non era presente il giorno della disputa della gara e che conseguentemente agli atti non vi è rapporto arbitrale attestante il motivo della mancata disputa della gara o la presenza di un fatto impeditivo alla disputa della stessa, né l’attestazione della presenza o meno delle due squadre presso l’impianto sportivo;
RITENUTO che, nel caso di specie, erroneamente la società reclamante richiama la disposizione di cui all’art. 55 NOIF regolante la mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore, atteso che la fattispecie in esame attiene ad una sopraggiunta mancata disponibilità del campo per un guasto all’impianto di illuminazione da parte della società ospitante, tempestivamente comunicata al CR Basilicata;
PRESO ATTO che dalla lettura degli atti emerge che con comunicazione inviata a mezzo fax in data 7.11.2009 la società Metanauto Lucana chiedeva al CR Basilicata il rinvio della gara Metanauto Lucana - Grassano da disputarsi il successivo giorno 8.11.2009 atteso un danno improvviso dell’impianto di illuminazione dell’impianto di giuoco e che in data 8.11.2009 alle ore 12.07 con comunicazione inviata sia a mezzo fax che telegramma alle due società, il CR Basilicata facendo riferimento a colloqui intercorsi con le parti, comunicava il rinvio a data da destinarsi della gara in oggetto;
RITENUTO, sulla base delle considerazioni che precedono e della documentazione in atti, che il CR Basilicata nell’ambito del potere di autonomia organizzativa dei campionati regionali della LND, disponeva il rinvio della gara in oggetto provvedendo a comunicare tempestivamente detto rinvio alle squadre interessate;
P.Q.M.
· Rigetta il proposto reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
