COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 03/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 03/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO SOCIETA’ ATELLA M. VULTURE (ECCELLENZA) AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.66 DEL 20.01.2010.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATELLA M. VULTURE avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore CARRIERI DAVIDE, così come riportato sul CU n. 66 del 20.01.2010;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Accertato che il calciatore Carrieri Davide poneva in essere un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, violando l’art. 19, comma 4, lettera b, del C.G.S.;
Considerato, pertanto, che i provvedimenti assunti dal G.S., alla luce di quanto innanzi riportato, risultano congrui in relazione alla fattispecie “de qua”;
P.Q.M.
· rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica per 3(tre) giornate inflitta al calciatore Carriero Davide;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.