COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 71 del 03/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale      

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 71 del 03/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

 

 

6.3 RECLAMO SOCIETA’ DEDALO (GIOVANISSIMI PROVINCIALI) AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.19/PZ DEL 13.01.2010.

 

La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Angelo Esposito – Presidente –, Paolo Giordano e Arturo Grenci, nella seduta del 01.02.2010 ha deliberato quanto segue:

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società A.S. DEDALO Potenza, avverso la decisione del GS Provinciale di Potenza pubblicata sul C.U. n. 19 del 13.01.2010 e relativo alla partita dell’11.01.2010 tra Culturale e Dedalo con cui veniva inflitta al calciatore RESTAINO Mattia la squalifica fino a tutto il 31.12.2010 e al Dirigente CAVASOLI Luigi la inibizione fino al 10.02.2010; 

Letti  gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta, nonché il D.G. della gara;

Rilevato, in via preliminare, che a norma dell’art. 45 n. 3 C.G.S. non è impugnabile in alcuna sede la inibizione del dirigente fino a un mese;

Preso atto,  in merito alla condotta posta in essere dal calciatore, che il D.G. nella disposta audizione ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara ovvero che lo stesso dopo alcuni richiami per comportamento antisportivo sputava al suo indirizzo, precisando tuttavia di non essere stato colpito e che il calciatore alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione appariva consapevole del gesto appena commesso, tanto da abbandonare il terreno di gioco senza nessuna protesta;

Considerato, che la condotta posta in essere dal calciatore nel caso di specie è gravemente irriguardosa ai danni del D.G. e, per consolidato orientamento della Corte di Giustizia Federale e della Commissione Disciplinare Nazionale, è equiparata dal punto di vista sanzionatorio ad una “condotta violenta”  ai danni del D.G. e,  pertanto, riconducibile alla fattispecie prevista e punita dall’art. 19 n. 4 lett. d) con l’applicazione delle  relative circostanze attenuanti o aggravanti;

Ritenuto che la sanzione in ambito sportivo, e a maggior ragione  nei campionati giovanili, deve avere un carattere educativo e non prettamente punitivo e  tenuto conto di quanto precisato dal D.G. in sede di audizione nonchè di analoghi precedenti specifici;

P.Q.M.

·  dichiara, preliminarmente, inammissibile il reclamo avverso la inibizione del dirigente Cavasoli Luigi;

·  in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore RESTAINO MATTIA fino al 28.02.2010. 

·  dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.

 


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