COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 74 del 10/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   6.1 RECLAMO SOCIETA’ RUOTI (S

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 74 del 10/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

6.1 RECLAMO SOCIETA’ RUOTI (SECONDA CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 5(CINQUE) GARE DEL CALCIATORE PATERNA LUIGI, COME DA CU N.69 DEL 27.1.2010

 

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società RUOTI avverso la squalifica per 5(cinque) gare inflitta al calciatore PATERNA LUIGI, come riportata sul CU n. 69 del 27.01.2010;

Letti gli atti ufficiali;

Rilevato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara da cui emerge un comportamento violento da parte del calciatore Paterna Luigi per aver colpito con pugni un avversario;

Ritenuto che la sanzione inflitta dal G.S. è congrua in relazione all’episodio così come descritto dal D.G. ed al disposto dell’art. 19, comma 4, lettera c, del C.G.S.;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando la sanzione inflitta dal G.S.;

·  dispone l’incameamento della tassa reclamo.


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