COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   6.3 RECLAMO SOCIETA’ CI


COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

6.3 RECLAMO SOCIETA’ CIRCOLO L’ALBA (CALCIO A5 – SERIE C/2) AVVERSO SQUALIFICA PER 4(QUATTRO) GARE DEL CALCIATORE DI PEDE NICOLA, COME DA CU N.74 DEL 10.02.2010.

 

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società CIRCOLO L’ALBA avverso la squalifiche per 4(quattro) gare inflitta dal G.S., come pubblicata sul CU n. 74 del 10.02.2010;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara da cui risulta che il calciatore in questione, ad un fallo subito, colpiva l’avversario con una spallata ed alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, rivolgeva al D.G. frasi offensive e minacciose;

Preso atto che, a norma dell’art.19, comma 4, lettera b, del C.G.S., ai calciatori responsabili di condotta violenta ai danni di giocatori si applica la sanzione minima di 3(tre) giornate, mentre, per la condotta antisportiva ed ingiuriosa ai danni del D.G., sono previste 2(due) giornate;

Considerato che le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue in relazione ai fatti ed alla condotta del Di Pede Nicola;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

 

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