COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   6.4 RECLAMO SOCIETA’ SAVOIA (

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

6.4 RECLAMO SOCIETA’ SAVOIA (PRIMA CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE) GARE DEL CALCIATORE PALO GERARDO, COME DA CU N.74 DEL 10.02.2010.

 

Letto il ricorso proposto dalla società SAVOIA avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore PALO GERARDO, come riportata sul CU n. 74 del 10.02.2010;

Letti gli atti ufficili di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Ascoltato l’arbitro della gara;

Considerato che le argomentazioni della società ricorrente non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara e nella disposta audizione del D.G., il quale ha confermato che il calciatore Palo colpiva un avversario con un forte calcio, a gioco fermo;

Rilevato che, a norma dell’art. 19, punto 4, lettera b, del C.G.S., ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di un avversario si applica la sanzione minima della squalifica per tre giornate;

P.Q.M.

·  respinge il proposto reclamo, confermando la decisione del G.S.;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.


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