COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010 D
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 66 della Società SAN SOSTENE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 37 del 20.12.2009 ( squalifica fino al 30 giugno 2010 del calciatore RANIERI Saverio).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico del calciatore Ranieri Saverio è congrua ed adeguata alla
natura ed alla entità dei fatti accertati e che gli stessi sono stati descritti dal direttore di gara senza lasciare dubbi interpretativi;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.