COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010 D

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 67 della Società Polisportiva CESSANITI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 38 del 13.01.2010 ( squalifica fino al 15 MAGGIO 2010 del calciatore PURITA Giuseppe)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società ricorrente;

ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Signor Purita Giuseppe, a fine

gara, ha afferrato il direttore di gara per un braccio rivolgendo allo stesso frasi minacciose e gravemente offensive e che, pertanto,

non corrisponde al vero il particolare evidenziato nel ricorso e dal rappresentante della Società ricorrente alla odierna seduta, circa il

fatto che il direttore di gara sia stato accolto negli spogliatoi ospiti per fare la doccia in quanto nel referto arbitrale risulta che lo

stesso non abbia potuto fare la doccia considerata la temperatura fredda dell'acqua;

considerato, pertanto, che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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