COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010 D

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 66 della Società SAN SOSTENE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 37 del 20.12.2009 ( squalifica fino al 30 giugno 2010 del calciatore RANIERI Saverio).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico del calciatore Ranieri Saverio è congrua ed adeguata alla

natura ed alla entità dei fatti accertati e che gli stessi sono stati descritti dal direttore di gara senza lasciare dubbi interpretativi;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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