COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 51 della Società A.S. PARGHELIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al

Comunicato Ufficiale n° 31 del 9.12.2009 (Squalifica dell’assistente arbitrale di parte BARBIERI Giuseppe fino al 9.2.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica in epigrafe.

Assume infatti che il sig. Barbieri Giuseppe, allenatore del Parghelia, che nella gara Piscopio - Parghelia del 6.12.2009 svolgeva le

funzioni di assistente arbitrale, si è limitato ad entrare in campo per chiedere spiegazioni all’arbitro in merito ad alcune sue decisioni

e non ha assolutamente invitato la propria squadra a lasciare il campo minacciando nel contempo il direttore di gara.

Ma i fatt,i per come narrati dall’arbitro, non possono essere posti in dubbio e, perciò, integrano gli estremi del comportamento

addebitato al Barbieri.

Inoltre non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione, tenuto tra l’altro

conto, ai fini dell’afflittività della stessa, della pausa natalizia.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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