COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. PESCATORE GIANLUCA CALCIATORE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEL SIG. PESCATORE GIANLUCA CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. POL. VIRIBUS UNITIS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 , COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, IN QUANTO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009 HA DISPUTATO LA GARA ROSETANA CALCIO – MONTESILVANO CALCIO DEL 29.3.09, VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE E TERMINATA CON IL RISULTATO DI  1 A 2, NELLE FILA DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHE’ TESSERATO PER ALTRA SOCIETA’, NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 , COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4 N.O.I.F. ED ALL’ART. COMMI 2 E 4, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO UNA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETA’ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, MENTRE ERA TESSERATO PER LA SOCIETA’ VIRIBUS UNITIS;

DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 , COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, IN QUANTO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009 HA SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA DEL 29.3.09 IN CUI DICHIARAVA CHE I GIOCATORI IVI MENZIONATI ERANO REGOLARMENTE TESSERATI E PARTECIPAVANO ALLA PARTITA SOTTO RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA, SECONDO LE NORME VIGENTI, MALGRADO IL CALCIATORE PESCATORE GIANLUCA NON NE AVESSE TITOLO PERCHE’ TESSERATO PER ALTRA SOCIETA’, NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 , COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4 N.O.I.F. ED ALL’ART. COMMI 2 E 4, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PESCATORE GIANLUCA, SENZA AVERE EFFETTUATO CON LA NECESSARIA DILIGENZA LE OPPORTUNE VERIFICHE VOLTE AD IDENTIFICARE L’ESISTENZA DI POSSIBILI OSTACOLI DI NATURA CONTRATTUALE AVVERSO IL DETTO TESSERAMENTO;

DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI TESSERATI, OVVERO AI SOGGETTI CHE, COMUNQUE, ABBIANO SVOLTO ATTIVITA’ NEL SUO INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5, C.G.S.;

DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO TESSERATO.

  Con nota dell’11.12.2010, il Sostituo Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri Pescatore Gianluca e Di Meo Enzo, nelle spiegate qualità, e delle Società Montesilvano Calcio e Pol. Viribus Unitis, per i motivi di cui sopra.

Con raccomandata a.r. del 12.01.10, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le riportate violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’8.02.10, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive e non sono comparsi in udienza, alla quale presenziava il solo rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli.

Il Presidente della Commissione Disciplinare, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dopo avere dato atto della mancata comparizione dei soggetti deferiti, invitava il rappresentate della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento e a formulare le proprie conclusioni.

La Procura federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: due anni di squalifica al calciatore Pescatore Gianluca; due anni d’inibizione al Presidente della Società Montesilvano Calcio, Sig. Di Meo Enzo; un punto di penalizzazione alla Società Montesilvano Calcio, da scontarsi nel campionato in corso, oltre a € 1.000,00 d’ammenda; € 250,00 d’ammenda nei confronti della Società Pol. Viribus Unitis.

  Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, posto che il calciatore Pescatore Gianluca ha partecipato alla gara Rosetana Calcio – Montesilvano Calcio, del 29.3.09, senza averne titolo, poiché tesserato per la Società Pol. Viribus Unitis, onde l’utilizzo del calciatore configura la contestata violazione.

La Commissione ritiene, pertanto, equo irrogare ai soggetti deferiti le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge al calciatore Pescatore Gianluca due anni di squalifica; al Presidente della Società Montesilvano Calcio, Sig. Di Meo Enzo, due anni d’inibizione; alla Società Montesilvano Calcio un punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso, oltre a € 1.000,00 d’ammenda e, infine, alla Società Pol. Viribus Unitis € 250,00 d’ammenda.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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