COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 53 della S.S. SAN MAURO MARCHESATO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 72 del 3.12.2009 (Squalifica de calciatore DE MARCO Alessandro per SEI gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che il reclamo de quo è inammissibile, ai sensi dell’art.46, comma 4, del C.G.S., essendo stato trasmesso in data 17.12.2009, ossia
oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale (C.U. n.72 del 03.12.2009, pubblicato in pari data)
con il quale è stata resa nota la decisione che la reclamante intende impugnare;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.