COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 56 della Società U.S. TALAO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 16 del 16.12.2009 ( annullamento dei giudizio, di primo grado, di rigetto del reclamo avverso la regolarità della
gara A.S.D. Grisolia Calcio – U.S.Talao per posizione irregolare di calciatore dell’A.S.D. Grisolia Calcio).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che il reclamo di prima istanza era inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti dalle norme federali;
ritenuto, altresì, che il reclamo dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale è inammissibile in quanto la Soc. U.S. Talao non
ha provveduto a trasmetterlo alla controparte per come previsto dall’art.46 C.G.S.
P.Q.M
Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.