COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 57 della Società A.S.D. SPORTING LUZZI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n° 17 del 23.12.2009 (ammenda di € 250,00, squalifica per SEI gare effettive del calciatore SPOSATO Stefano).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Sporting Luzzi – A.S.D. Torre Altilia del 16.12.2009 risulta che:

- nel corso dell’intera gara, alcuni tifosi della Società Sporting Luzzi “facevano scoppiare dei petardi sulla tribuna” ed inoltre, sia

durante che al termine della gara stessa, proferivano reiterate frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro e degli Organi

Federali;

- al 35° del II tempo, il calciatore Sposato Stefano della società reclamante, contestando una decisione adottata dal direttore di gara,

si avventava verso quest’ultimo, spingendolo e facendogli perdere l’equilibrio, senza, tuttavia, farlo cadere grazie al pronto intervento

di un calciatore della squadra avversaria; dopo la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, il calciatore in questione

ritardava l’uscita dal terreno di gioco, rendendosi necessario l’intervento del proprio capitano che provvedeva ad accompagnarlo

fuori dal rettangolo di gioco.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.17 del 23.12.2009 della Delegazione Provinciale di Cosenza, comminava un’ammenda di

€ 250,00 alla società reclamante, squalificando, inoltre, il calciatore Sposato Stefano per sei gare effettive.

Dette sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti verificatisi.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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