COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 56 della Società U.S. TALAO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n° 16 del 16.12.2009 ( annullamento dei giudizio, di primo grado, di rigetto del reclamo avverso la regolarità della

gara A.S.D. Grisolia Calcio – U.S.Talao per posizione irregolare di calciatore dell’A.S.D. Grisolia Calcio).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che il reclamo di prima istanza era inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti dalle norme federali;

ritenuto, altresì, che il reclamo dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale è inammissibile in quanto la Soc. U.S. Talao non

ha provveduto a trasmetterlo alla controparte per come previsto dall’art.46 C.G.S.

P.Q.M

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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