COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 58 della Società A..S. ROCCELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 81 del 24.12.2009 (Ammenda di € 850,00 e DIFFIDA).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

La A.S. Roccella lamenta in reclamo l’eccessiva severità della sanzione comminata, in particolare con riferimento all’elevazione della

diffida del campo di giuoco. Le argomentazioni poggiano sostanzialmente su tre aspetti:

􀂾 un’analisi comparata della giurisprudenza dell’organo di giustizia del Comitato Regionale Calabria in fattispecie analoghe;

􀂾 la ridimensionabilità della valutazione sulla capacità lesiva ed offensiva degli atti posti in essere dalla tifoseria, con particolare

riferimento all’esplosione dei petardi;

􀂾 da ultimo alla necessità di riconoscere l’attenuante contemplata dal C.G.S. tenuto conto dei modelli di organizzazione e gestione

adottati dalla Società per la prevenzione degli atti violenti o offensivi posti in essere dai propri sostenitori.

La doglianza non merita pregio in quanto la sanzione comminata segue ad ulteriori cinque ammende inflitte nella stagione in corso

alla società Roccella per identiche o analoghe fattispecie.

Per cui le argomentazioni addotte, in astratto pertinenti, perdono di valore nell’applicazione alla fattispecie che occupa.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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