COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 61 del Sig. TROMBINO Eugenio (Società Interlogos)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U.n° 24 del

24.12.2009 S.G.S.(inibizione a svolgere ogni attività fino al 01/04/2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il Sig. Trombino Eugenio, dirigente accompagnatore della società Interlogos, che ha insistito per l'annullamento, o in via

subordinata, per la riduzione della sanzione richiamando le argomentazioni esposte nel reclamo;

considerato che dagli atti ufficiali di gara, che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati, risulta che il Sig. Trombino

ha reiteratamente offeso e minacciato l'arbitro, entrando, altresì, abusivamente nel suo spogliatoio;

che il Sig. Trombino, pur contestando tale ricostruzione dei fatti ridimensionando l'episodio, ha comunque ammesso di aver

offeso il direttore di gara in occasione della sua espulsione;

che, pertanto, nel contrasto tra le due versioni, rimane incontestabile la condotta antisportiva del reclamante per le offese

proferite nei confronti dell'arbitro;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a

carico del Sig. Trombino Eugenio

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione al Sig. TROMBINO Eugenio fino al 15 FEBBRAIO 2010.

Dispone restituirsi la tassa reclamo al reclamante.

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