COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 61 del Sig. TROMBINO Eugenio (Società Interlogos)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U.n° 24 del
24.12.2009 S.G.S.(inibizione a svolgere ogni attività fino al 01/04/2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il Sig. Trombino Eugenio, dirigente accompagnatore della società Interlogos, che ha insistito per l'annullamento, o in via
subordinata, per la riduzione della sanzione richiamando le argomentazioni esposte nel reclamo;
considerato che dagli atti ufficiali di gara, che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati, risulta che il Sig. Trombino
ha reiteratamente offeso e minacciato l'arbitro, entrando, altresì, abusivamente nel suo spogliatoio;
che il Sig. Trombino, pur contestando tale ricostruzione dei fatti ridimensionando l'episodio, ha comunque ammesso di aver
offeso il direttore di gara in occasione della sua espulsione;
che, pertanto, nel contrasto tra le due versioni, rimane incontestabile la condotta antisportiva del reclamante per le offese
proferite nei confronti dell'arbitro;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico del Sig. Trombino Eugenio
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione al Sig. TROMBINO Eugenio fino al 15 FEBBRAIO 2010.
Dispone restituirsi la tassa reclamo al reclamante.