COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 62 della Società ATHLETES WORLD PIZZO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al

Comunicato Ufficiale n° 33 del 16.12.2009 (Ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore TRIPODI Alessandro per

QUATTRO gare effettive.)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La commissione espone quanto segue:

L'arbitro ha riferito di essere stato spintonato e di aver subito minacce e offese a fine gara dal sig.Tripodi Alessandro, calciatore

della società Athletes World Pizzo, il quale veniva allontanato da alcuni suoi dirigenti per ben due volte mentre continuava ad

urlare gravi minacce.

Pur tenendo in debito conto la successiva lettera di scuse del calciatore Tripodi all'arbitro per l'eccessiva reazione, a suo dire

limitata però ad una protesta verbale, escludendo di aver toccato l'arbitro, la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice va

ritenuta congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati.

Va sottolineato e ribadito che gli atti ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e, pertanto, la

condotta del Tripodi deve essere sanzionata sulla base delle risultanze ufficiali.

Relativamente alla ammenda comminata alla società per il comportamento dei tifosi che entravano in campo proferendo offese

nei confronti del direttore di gara, la reclamante contesta che nel referto non viene specificata l'appartenenza dei tifosi ad una

squadra o all'altra.

In ogni caso deve affermarsi la responsabilità della società reclamante per l'entrata abusiva in campo dei tifosi a fine gara, quale

società responsabile dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara (art.4, comma 4 del C.G.S.).

Si osserva, inoltre, che non risultano agli atti né la presenza, né la richiesta della forza pubblica da parte della stessa società.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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