COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 62 della Società ATHLETES WORLD PIZZO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 33 del 16.12.2009 (Ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore TRIPODI Alessandro per
QUATTRO gare effettive.)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La commissione espone quanto segue:
L'arbitro ha riferito di essere stato spintonato e di aver subito minacce e offese a fine gara dal sig.Tripodi Alessandro, calciatore
della società Athletes World Pizzo, il quale veniva allontanato da alcuni suoi dirigenti per ben due volte mentre continuava ad
urlare gravi minacce.
Pur tenendo in debito conto la successiva lettera di scuse del calciatore Tripodi all'arbitro per l'eccessiva reazione, a suo dire
limitata però ad una protesta verbale, escludendo di aver toccato l'arbitro, la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice va
ritenuta congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati.
Va sottolineato e ribadito che gli atti ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e, pertanto, la
condotta del Tripodi deve essere sanzionata sulla base delle risultanze ufficiali.
Relativamente alla ammenda comminata alla società per il comportamento dei tifosi che entravano in campo proferendo offese
nei confronti del direttore di gara, la reclamante contesta che nel referto non viene specificata l'appartenenza dei tifosi ad una
squadra o all'altra.
In ogni caso deve affermarsi la responsabilità della società reclamante per l'entrata abusiva in campo dei tifosi a fine gara, quale
società responsabile dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara (art.4, comma 4 del C.G.S.).
Si osserva, inoltre, che non risultano agli atti né la presenza, né la richiesta della forza pubblica da parte della stessa società.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.