COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 63 della Società A.S.D. URIA 2000

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 37 del

7.1.2010 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

OSSERVA

1.- In data 20.12.2009 si disputava la gara valevole per il campionato di Seconda Categoria fra il Real Sellia Marina e l'Uria 2000.

Sin dall'inizio della partita, la Società Uria 2000 schierava in campo numero quattro calciatori nati dal 1° gennaio 1989 e

precisamente: Mauro Nicola, nato il 16.11.1992; Sanzone Fabio, nato il 4.1.1989; Canino Francesco, nato il 19.9.1990 e Fazio

Lorenzo, nato l'11.9.1990.

2.- Al 32° minuto di gioco del secondo tempo, il giocatore Sanzone Fabio veniva espulso dal terreno di gioco, restando così con

numero di tre giocatori nati dopo il 1°.1.1989.

3.- Al 47° minuto di gioco del secondo tempo, la Società Uria sostituiva il giocatore Fazio Lorenzo con il giocatore Parrotta

Giovanni, nato l'11.8.1987, e concludeva la gara con due giocatori nati dopo il 1°.1.1989.

4.- Decidendo il ricorso presentato dalla Soc. Real Sellia Marina, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato

sul C.U. n. 37/2010, irrogava alla Società Uria 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Riteneva il primo giudice che, la Soc. Uria, avendo schierato per sua scelta numero quattro giocatori “under”, non avrebbe potuto,

sebbene dopo l'espulsione di uno di essi, sostituire uno dei tre rimasti in campo con altro giocatore eccedente i limiti d'età, con ciò

violando la disposizione relativa all'impiego obbligatorio di calciatori “under”.

5.- Avverso la decisione ha proposto ricorso a questa Commissione Territoriale la Soc. Uria 2000, chiedendone la riforma.

-a) La questione all'attenzione della Commissione non è per nulla pacifica, sia per l'ambigua formulazione delle disposizioni

regolamentari, che si prestano a interpretazioni differenti, sia per l'incompleta considerazione dei casi che possono verificarsi in

concreto.

-b) Il dato regolamentare, da cui prendere le mosse, è il C.U. n. 2/89 del Comitato Regionale Calabria, che con riferimento ai limiti

di partecipazione calciatori in relazione all'età, aveva reso noto: “Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione

alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale

2009-2010 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Seconda Categoria hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per

l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno TRE calciatori

nati dal 1° gennaio 1989, in poi”.

Precisa la disposizione: “Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,

qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso d'infortunio dei calciatori nati dal 1° gennaio 1989, in

poi.”

La norma, quindi, dopo aver prescritto che ogni squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria debba schierare

almeno tre giocatori nati dopo il 1°.1.1989, i quali debbono restare in campo per tutta la durata della gara e possono essere

sostituiti soltanto con giocatori che abbiano le stesse caratteristiche anagrafiche, prevede due eccezioni.

In particolare, prevede che l'obbligo venga meno: a) nel caso in cui uno o più “under” siano espulsi dal campo; b) nel caso in cui

uno o più “under” siano vittima d'infortunio di gioco e la squadra d'appartenenza abbia esaurito il numero di sostituzioni disponibili.

In tali casi la gara può legittimamente terminare con un numero di “under” inferiore ai tre previsti.

La ratio delle disposizioni è evidentemente rivolta a favorire l'inserimento nell'attività agonistica di giovani calciatori, imponendo a

carico delle Società una particolare attenzione per il settore giovanile. Tale esigenza dell'ordinamento calcistico prevale

sull'interesse delle singole squadre a schierare in campo la migliore compagine a disposizione.

La norma, per il suo carattere derogatorio, è da considerarsi eccezionale. Di essa deve, quindi, farsi applicazione prudente e il più

possibile aderente agli intenti che l'ordinamento si propone, tenendo sempre presenti i contrapposti interessi coinvolti.

E, pertanto, della norma non può darsi una lettura ermeneutica che superi il dato normativo e le ragioni che l'hanno ispirato, né

procedere a una interpretazione estensiva che arrivi a pregiudicare la singola Società calcistica.

-c) Le superiori argomentazioni conducono a ritenere che nel caso di specie, come sopra descritto, non sia possibile rinvenire nel

comportamento della Società Uria alcuna violazione regolamentare.

Avvenuta l'espulsione di uno dei calciatori “obbligatori” e verificatasi l'eccezione prevista dalla disposizione, la Società avrebbe

potuto continuare regolarmente la gara mantenendo solo due giocatori “obbligatori” in campo.

Senonché la Società aveva schierato sin dall'inizio quattro giocatori nati dopo il 1°.1.1989 (mentre il suo obbligo era limitato soli tre

giocatori) e ciò ha indotto il primo giudice a ritenere che, comunque (e malgrado l'espulsione), essa avrebbe dovuto terminare la

gara con tre “under” e che fosse inammissibile sostituire uno di questi con un giocatore più anziano.

Così ragionando, però, si verificherebbe il paradossale effetto di penalizzare una Società che, non solo ha rispettato la norma, ma

ha schierato in campo giocatori “under” in eccedenza rispetto al minimo (tre) prescritti.

Deve, al contrario, affermarsi che al verificarsi dell'espulsione (e quindi al compiersi dell'eccezione prevista dalla normativa) la

Società rispetti il suo obbligo terminando la gara con due “under”, essendole consentito scendere sotto il numero legale, e che la

sostituzione del un quarto “under” schierato in eccedenza non comporti alcuna violazione.

-d) Non si ignora che una risalente giurisprudenza formatasi in un caso analogo (anche se non identico) si è espressa in maniera

opposta (C.A.F. 14.2.2002, in C.U. 22/C), sulla considerazione che la sostituzione del quarto giocatore “under” schierato in campo

con altro più anziano, dopo che era avvenuta l'espulsione di altro “under”, costituisce frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria

e non obbligata, nel senso che la Società poteva continuare a schierare tre giocatori nel rispetto dei limiti d'età.

La decisione predetta, tuttavia, trascura di considerare, appunto, che l'obbligo della Società è limitato a schierare sin dall'inizio

della gara tre elementi giovani e che l'evento espulsione attiva immediatamente la clausola di salvaguardia che consente di portare

a termine la gara al di sotto del numero legale, senza che ciò abbia alcuna influenza sulla sorte degli “under” che sia stati schierati

in eccedenza.

Del resto, come autorevolmente osservato in dottrina (A. Pesciaroli, Come fare i reclami nel calcio, Roma, 2004, p.235), la

conclusione cui perviene la giurisprudenza predetta resta aperta a valutazioni opposte.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso proposto dalla Soc. Uria 2000 delibera :

1.- annulla la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 37 del 7.1.2010, ripristinando il risultato di 1-2 acquisito in

campo in favore della Uria 2000;

2.- dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

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