COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 72 della Società A.S. SERSALE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94
del 21.01.2010 (Squalifica calciatore LORENZO Paolo per CINQUE giornate).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante chiede l’annullamento della squalifica in epigrafe o, in subordine, la congrua riduzione della stessa in considerazione
della reale gravità degli episodi contestati al Lorenzo.
I fatti addebitati, per come narrati dall’arbitro, non possono essere posti in dubbio.
Appare, tuttavia, equo rimodulare la squalifica irrogata al Lorenzo riducendola a quattro giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore LORENZO Paolo a QUATTRO giornate di gare;
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.