COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 76 della Società CALCIO CITTADELLABONIFATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Conunicato

Ufficiale del 20.1.2010 (Squalifica fino al 20 MARZO 2010 a carico dell'allenatore Sig.ANTONUCCI ALEARDO Aldo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuta l'incontestabilità dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, in ossequio al principio della fede privilegiata accordata al

rapporto ufficiale di gara;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti contestati

al Sig. Antonucci Aleardo Aldo, allenatore della società reclamante, responsabile di comportamento irriguardoso ed offensivo nei

confronti dell'arbitro;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico dell'allenatore ANTONUCCI Aleandro Aldo fino al 22

FEBBRAIO 2010 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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