COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 77 della Società ASD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato

Ufficiale n° 98 del 28.1.2010 (Squalifica calciatore LEONE Carmine per OTTO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante che ha insistito per la riduzione della squalifica a carico del suo tesserato;

ritenuto che dal referto arbitrale risulta che il calciatore Leone Carmine al 40° del 2° t., alla notifica del provvedimento di

espulsione per doppia ammonizione, teneva un comportamento fortemente offensivo e minaccioso verso l'arbitro, tentando di

aggredirlo fisicamente senza riuscirvi per l'intervento dei compagni che lo portavano via dal terreno di gioco;

considerato che la società reclamante ha ammesso il comportamento irriguardoso tenuto dal proprio calciatore, prospettando

però una versione dei fatti meno grave che escluderebbe il tentativo di aggressione, invocando a riprova la mancata menzione

dell'episodio nel rapporto del Commissario di Campo;

considerato che dal rapporto arbitrale risultano chiaramente non definiti i contorni del tentativo, inteso quale il compimento di atti

idonei e diretti ad aggredire il direttore di gara, non realizzatesi per ragioni indipendenti dalla volontà della gente;

trattandosi, pertanto, di protesta violenta, anziché tentativo di aggressione, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione

comminata dal primo giudice;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LEONE Carmine a QUATTRO gare effettive e

dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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