COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.16 a carico di:
Signor Dino STANCATO, già Presidente della F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., per rispondere della violazione di cui all'art.1
comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.22 comma 8 del medesimo C.G.S., per aver posto in essere comportamenti e azioni
antiregolamentari.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.19 a carico di:
Signor Dino STANCATO, già Presidente della F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., per rispondere della violazione di cui all'art.1
comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.22 comma 8 del medesimo C.G.S., per aver posto in essere comportamenti e azioni
antiregolamentari.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali, preliminarmente la Commissione, sulla non opposizione delle parti, dispone di procedere alla riunione dei
procedimenti disciplinari n. 16 e 19 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed oggettiva.
IL DEFERIMENTO
Procedimento disciplinare n.16/2009.
Nella riunione del 18 giugno 2008 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l’appello proposto dalla F.C. Rossanese 1909
A.S.D. avverso la decisione della Commissione Accordi Ecomici del 26.11.2007 prot.15/CAE e, in considerazione che il gravame era
stato sottoscritto dal Presidente inibito Stancato Dino, disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale.
Procedimento disciplinare n.19/2009.
Nella riunione del 28 maggio 2008 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l’appello proposto dalla F.C. Rossanese 1909
A.S.D. avverso la decisione della Commissione Accordi Ecomici del 14.3.2008 di cui al C.U. 130/1 e, in considerazione che il
gravame era stato sottoscritto dal Presidente inibito Stancato Dino, disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale.
Esperite le necessarie indagini, in data 16 novembre 2009, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Territoriale il Sig. Stancato Dino per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.
Nella riunione del 25 gennaio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è presente per il Signor Stancato Dino.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
Per il Signor Stancato Dino anni uno di inibizione tenuto conto della continuazione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili al deferito, integrano gli estremi delle violazioni contestate
così come specificate in rubrica.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, irroga al Sig. STANCATO Dino la inibizione di anni UNO
tenuto conto della continuazione.