COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.16 a carico di:

Signor Dino STANCATO, già Presidente della F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., per rispondere della violazione di cui all'art.1

comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.22 comma 8 del medesimo C.G.S., per aver posto in essere comportamenti e azioni

antiregolamentari.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.19 a carico di:

Signor Dino STANCATO, già Presidente della F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., per rispondere della violazione di cui all'art.1

comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.22 comma 8 del medesimo C.G.S., per aver posto in essere comportamenti e azioni

antiregolamentari.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali, preliminarmente la Commissione, sulla non opposizione delle parti, dispone di procedere alla riunione dei

procedimenti disciplinari n. 16 e 19 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed oggettiva.

IL DEFERIMENTO

Procedimento disciplinare n.16/2009.

Nella riunione del 18 giugno 2008 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l’appello proposto dalla F.C. Rossanese 1909

A.S.D. avverso la decisione della Commissione Accordi Ecomici del 26.11.2007 prot.15/CAE e, in considerazione che il gravame era

stato sottoscritto dal Presidente inibito Stancato Dino, disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale.

Procedimento disciplinare n.19/2009.

Nella riunione del 28 maggio 2008 la Commissione Vertenze Economiche rigettava l’appello proposto dalla F.C. Rossanese 1909

A.S.D. avverso la decisione della Commissione Accordi Ecomici del 14.3.2008 di cui al C.U. 130/1 e, in considerazione che il

gravame era stato sottoscritto dal Presidente inibito Stancato Dino, disponeva rimettersi gli atti alla Procura Federale.

Esperite le necessarie indagini, in data 16 novembre 2009, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione

Territoriale il Sig. Stancato Dino per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

Nella riunione del 25 gennaio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è presente per il Signor Stancato Dino.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le

seguenti richieste:

Per il Signor Stancato Dino anni uno di inibizione tenuto conto della continuazione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili al deferito, integrano gli estremi delle violazioni contestate

così come specificate in rubrica.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, irroga al Sig. STANCATO Dino la inibizione di anni UNO

tenuto conto della continuazione.

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