COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.21 a carico di:

Signor STANCATO DINO, già Presidente della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per rispondere nella qualità di

Presidente e legale rappresentante della F.C. Rossanese 1909 A.S.D della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. in

relazione all’art.94 ter, coma 13 delle NOIF 3 art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della

società F.C. Rossanese 1909 A.S.D, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità disatteso a saldare, nei termini di

30 giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore degli allenatori Liberto

Marcello e Sessa Nazzareno (già sanzionato in precedenza per analoghe violazioni); e la Società F.C. Rossanese 1909

A.S.D per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo

Presidente, con l’applicazione della recidiva di cui all’art.21 commi 1-2 C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Nella seduta del 9.2.2008, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti con i provvedimenti nn.47/78 e 46/78, in

accoglimento dei ricorso presentati dagli allenatori Liberto Marcello e Sessa Nazzareno, dichiarava l’obbligo della società F.C.

Rossanese 1909 A.S.D di corrispondere agli stessi rispettivamente le somme di € 8.000,00 e € 5.350,00 oltre interessi commisurati

al tasso legale maturati dalla data di emissione delle delibere al soddisfo.

La società F.C. Rossanese 1909 A.S.D., pur avendo ricevuto copia della decisione, rimaneva inadempiente.

Conseguentemente, con nota del 28.3.2008, il Presidente del Comitato regionale Calabria trasmetteva gli atti alla Procura Federale

che, esperite le necessarie indagini, in data 16 novembre 2009, ha deferito a questa Commissione Territoriale il Sig. Stancato Dino

e la società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

Nella riunione del 25 gennaio 2010 è comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello. Nessuno è presente per il Signor Stancato Dino e la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le

seguenti richieste:

per il Sig.Stancato Dino la inibizione di anni uno tenuto conto della continuazione,

per la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D l’ammenda di € 1.000,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così

come specificate in rubrica.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Sig. STANCATO Dino la inibizione di anni UNO tenuto conto della continuità,

non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ROSSANESE 1909, essendo stata dichiarata inattiva nella s.s. 2008/2009.

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