COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

13. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIATORE LEONE ALFREDO – GARA INTERNAPOLI

CAMALDOLI / STASIA SOCCER DEL 14.10.2009 – COPPA ITALIA

La C.D.T., letto il reclamo, sentito il calciatore, che aveva formalizzato rituale richiesta di audizione, assistito

dal legale avv. Monica Fiorillo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione.

Invero, esaminati il referto arbitrale e gli atti della procedura, letto il reclamo ritualmente presentato dal

tesserato, appare effettivamente eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime

cure. E ciò, da un lato, in ragione della mancanza concreta di lesività della, pur deprecabile, condotta posta

in essere (il direttore di gara ha, infatti, proseguito senza postumi, neppure indicati nel referto, ad arbitrare

l’incontro), dall’altro canto se si tiene giustamente conto della mancanza di precedenti, sia specifici che

generici, in capo al calciatore in parola. Dal referto arbitrale, in particolare, non è dato inferire quella

particolare gravità della condotta violenta, che giustificherebbe l’irrogazione di una sanzione di tale

rilevanza. Deve, per completezza, escludersi che la condotta posta in essere sia stata involontaria, come

sostenuto dalla difesa anche in sede di audizione, atteso il nesso (posto chiaramente in risalto dal referto

arbitrale) del gesto del calciatore incolpato, rispetto al calcio di rigore concesso dall’arbitro. Deve, parimenti,

escludersi che la squalifica a tempo determinato irrogata possa essere commutata in squalifica a giornate,

così come richiesto dalla difesa, anche in ragione della sanzione da riconoscersi, che non può contenersi

nell’ambito del Campionato in corso. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Leone Alfredo, di ridurre la sanzione

della squalifica, a carico del calciatore, sig. Leone Alfredo, al 30.09.2010; dispone la restituzione

della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65,00, a carico del calciatore Leone Alfredo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it