COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 12. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

12. DELIBERE C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA VIRTUS CARANO / CELLOLE CALCIO

DEL 31.10.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, questa

C.D.T., ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerge con chiarezza l’effettività delle ingiurie e delle

minacce, nonché il comportamento tenuto dai calciatori Dolciame Luigi e Iovino Giovanni, per cui la

sanzione della squalifica per tre gare, a carico del calciatore Iovino Giovanni, quest’ultimo, a maggior

ragione in considerazione della sua qualifica di vice capitano, nonchè la sanzione della squalifica per

quattro gare, a carico del calciatore Dolciame Luigi, appaiono congrue ed adeguate. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Cellole Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo,

non versata, a carico della società reclamante.

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