COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 12. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
12. DELIBERE C.D.T. – RECLAMO CELLOLE CALCIO – GARA VIRTUS CARANO / CELLOLE CALCIO
DEL 31.10.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, questa
C.D.T., ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerge con chiarezza l’effettività delle ingiurie e delle
minacce, nonché il comportamento tenuto dai calciatori Dolciame Luigi e Iovino Giovanni, per cui la
sanzione della squalifica per tre gare, a carico del calciatore Iovino Giovanni, quest’ultimo, a maggior
ragione in considerazione della sua qualifica di vice capitano, nonchè la sanzione della squalifica per
quattro gare, a carico del calciatore Dolciame Luigi, appaiono congrue ed adeguate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Cellole Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, a carico della società reclamante.