COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 11. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
11. DELIBERE C.D.T. – RECLAMO CALCIATORE DE LUCA TOMMASO – GARA GROTTA SOCCER /
REAL AIROLA DEL 18.10.200 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, preso preliminarmente atto
che, nella sua decisione del 4.11.2009, questa medesima C.D.T. aveva disposto lo stralcio relativo
all’impugnazione delle sanzioni a carico del reclamante Pascuccio Massimo, rinviando alla riunione del
9.11.2009, previa convocazione ed audizione dell’arbitro, ogni decisione in ordine alla richiesta di riduzione
della squalifica del calciatore De Luca Tommaso; tanto premesso, osserva questa C.D.T., dall’esame degli
atti ufficiali, nonché dall’audizione del direttore di gara, in data 9.11.2009, emerge l’effettività delle ingiurie e
delle minacce, nonché la gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, a maggior ragione in
considerazione della sua qualifica di capitano. La circostanza aggiuntiva della richiamata qualifica si
appalesa motivo per indurre a giudicare la sanzione della squalifica a sei gare, inflittagli dal G.S.T., come
congrua ed adeguata.. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dal calciatore de Luca Tommaso; dispone incamerarsi la tassa
reclamo, nella misura ridotta di euro 65,00, a carico della società Grotta Soccer, per conto del
calciatore De Luca Tommaso, autorizzato, nel reclamo medesimo, dal Presidente della società.