COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 15. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA VOLTURNO FUTSAL / REDAS
NAPOLI BLOCK SHAFT DEL 10.10.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Premesso che
la società reclamante, ritualmente convocata in seguito alla richiesta di audizione avanzata dalla stessa,
non si presentava e non forniva ulteriori chiarimenti del reclamo proposto, non emergono elementi che
possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che è da considerarsi fonte
privilegiata di prova. D’altra parte, la stessa società non nega il verificarsi dell’episodio che ha determinato
la sanzione impugnata. Questa C.D.T., ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice in prime cure,
al calciatore Matera Dario, sia equa e proporzionata, rispetto all’entità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società Volturno Futsal.