COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 03 dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 50 del 03 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROCCHESE – GARA ROCCHESE / CLUB GIOVANI TRAMONTI 85

DEL 24.10.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il

reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 20.11.2009, non rispettando, quindi, il termine

prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del C.U. è avvenuta il

29.10.2009, per cui il termine ultimo, per la spedizione del reclamo, era fissato al 5.11.2009. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto

della società Rocchese.

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