COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 15. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

15. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA VOLTURNO FUTSAL / REDAS

NAPOLI BLOCK SHAFT DEL 10.10.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Premesso che

la società reclamante, ritualmente convocata in seguito alla richiesta di audizione avanzata dalla stessa,

non si presentava e non forniva ulteriori chiarimenti del reclamo proposto, non emergono elementi che

possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che è da considerarsi fonte

privilegiata di prova. D’altra parte, la stessa società non nega il verificarsi dell’episodio che ha determinato

la sanzione impugnata. Questa C.D.T., ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice in prime cure,

al calciatore Matera Dario, sia equa e proporzionata, rispetto all’entità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non

versata, sul conto della società Volturno Futsal.

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