COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 17. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA GROTTA SOCCER / REAL AIROLA
DEL 18.10.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società nella persona del suo rappresentante
legale, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale
fondatezza dell’atto di impugnazione. In particolare, l’aggressione subita dal direttore di gara non è stata
violenta, né ha provocato danni all’arbitro medesimo, che ha proseguito regolarmente la gara, come si
evince dal relativo rapporto ufficiale. Pertanto, pur nella doverosa condanna del gesto del calciatore, per
motivi di equità e di proporzionalità della pena, questa Commissione ritiene di dover ridurre la sanzione
della squalifica, inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Sorrentino Luigino, a tutto il 31.01.2011. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Grotta Soccer, di ridurre la squalifica,
a carico del calciatore Luigino Sorrentino, a tutto il 31.01.2011; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.