COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 17. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA GROTTA SOCCER / REAL AIROLA

DEL 18.10.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società nella persona del suo rappresentante

legale, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale

fondatezza dell’atto di impugnazione. In particolare, l’aggressione subita dal direttore di gara non è stata

violenta, né ha provocato danni all’arbitro medesimo, che ha proseguito regolarmente la gara, come si

evince dal relativo rapporto ufficiale. Pertanto, pur nella doverosa condanna del gesto del calciatore, per

motivi di equità e di proporzionalità della pena, questa Commissione ritiene di dover ridurre la sanzione

della squalifica, inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Sorrentino Luigino, a tutto il 31.01.2011. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Grotta Soccer, di ridurre la squalifica,

a carico del calciatore Luigino Sorrentino, a tutto il 31.01.2011; nulla dispone in ordine alla tassa

reclamo, non versata.

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