COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 10/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°32 del 10/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

95 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO

Avverso squalifica per 4 giornate calc. GUERZONI LORENZO

delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 29 del 28.1.2010

gara ATLETICO MARCONI – ANCORA CALCIO del 24.1.2010

L’A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “il calc.

GUERZONI non correva verso l’arbitro, ma era a una distanza di circa due metri e non lo spingeva, ma gli proferiva una

lieve protesta. Il direttore di gara gli mostrava il cartellino rosso e il calciatore, stupito, si girava e abbandonava il terreno di

gioco senza null’altro fare e dire”. A fine gara l’arbitro dichiarava di avere espulso il primo calciatore a sua vista. Chiede

una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, escludendo tassativamente di essersi espresso come

riferito dalla ricorrente, ha precisato che, mentre stava annotando l’ammonizione a carico di un giocatore dell’A.S.D. G.S.

Ancora Calcio che aveva provocato un calcio di rigore, il calc. GUERZONI, che si trovava ad una certa distanza, correva

verso di lui, protestando vibratamente e, senza trattenersi, urtava un suo compagno che si trovava vicinissimo all’arbitro e,

dall’impatto, questi indietreggiava di un passo;

- valutato che il comportamento messo in atto dal calc. GUERZONI possa essere punito con una

sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre 3 le giornate di squalifica del calc. GUERZONI LORENZO.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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