COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – SER

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°34 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CALCIO A CINQUE – SERIE D

99  RECLAMO PROPOSTO DA A.S. CERVIA 1920

avverso squalifica al 31.12.2010 calc. FILIPPI MATTHEW 

delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n.  33 del 17.2.2010

gara  CERVIA  - ARTUSIANA del 14.2.2010

L’A.S. CERVIA 1920 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. FILIPPI, a fine gara, si avvicinava all’arbitro per chiedere spiegazioni. “Vistosi superare dal direttore di gara senza produrre giustificazioni in merito alle sue richieste, il FILIPPI effettivamente afferrava il braccio del direttore di gara, cercando di ottenere le risposte che comunque non gli erano dovute; in queste fasi l’arbitro si liberava dalla presa al braccio ed il FILIPPI non proseguiva in alcun modo con azioni fisiche nei confronti del direttore di gara che aveva già superato lo stesso FILIPPI e si dirigeva verso lo spogliatoio. Pare ovvio che il calciatore non potesse in alcun modo spintonare ulteriormente il direttore di gara liberatosi dalla presa della mano sul braccio e direttosi immediatamente allo spogliatoio, essendo già troppo lontano dal FILIPPI per subire una ulteriore spinta sul fianco, che poteva essere effettuata solo se i due fossero stati a stretto contatto”. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc. FILIPPI, a fine gara, postoglisi di fronte  chiedendogli spiegazioni, non fornite, lo “strattonava” ad un braccio e, dopo che egli si era divincolato, lo spingeva, non violentemente, , facendolo spostare di un passo;

-  ritenuto che il comportamento,  riprovevole, del calc. FILIPPI possa essere punito con una sanzione più contenuta,

d e l i b e r a

di ridurre al 30.9.2010 la squalifica del cala. FILIPPI MATTHEW.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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