COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 30.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 30.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO e del Presidente sig. Danilo GROSSI.

Con raccomandata del 23 settembre 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

·  il sig. Danilo GROSSI, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO,

per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., e 24 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per “aver consentito che la società da lui rappresentata non ritirasse dai competenti organi federali la documentazione obbligatoria relativa al tesseramento dei propri calciatori”.

·  la A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i deferiti, Presidente, tesserati e Società, e la Procura Federale per la riunione del 10 dicembre 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 10 dicembre 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Danilo GROSSI, per sé e in rappresentanza della A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO.

Dato luogo alla discussione, le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Il sig. Danilo GROSSI ha apertamente dichiarato che la società si trovava all’epoca dei fatti in momentanea difficoltà economica e che ha così dovuto dare precedenza a pagamenti impellenti, cercando di prorogare altri di non immediata necessità. Lo stesso ha reputato peraltro che la violazione ascritta costituisca mera infrazione amministrativa e non disciplinare. Inoltre ha precisato che la società al momento dei fatti contestati aveva aperto una cauzione depositata in Comitato, e che il mancato ritiro dei cartellini non ha messo in discussione il relativo pagamento. Infatti il Comitato ha prelevato l’importo dovuto da tale somma depositata. Infine ha precisato che i calciatori erano comunque coperti da assicurazione. Per quanto concerne la violazione ascrittagli, ha poi affermato che la stessa non sia prevista da alcuna norma federale.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Danilo GROSSI: inibizione per mesi 3 (tre);

Quanto alla A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO: € 1.000,00 (mille) di ammenda,

Per sé e per la società A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO, il Sig. Grossi ritenendo di non accedere all’applicazione delle sanzioni in misura ridotta prevista dall’art. 23 CGS, e richiamandosi a quanto dichiarato nel corso delle sue difese orali, ha chiesto che la Commissione voglia ridurre al minimo edittale la pena richiesta dalla Procura Federale.

La motivazione: Preliminarmente giova ricordare che la Giustizia Sportiva, lungi dal porre in essere una funzione giudiziaria, opera interamente nell’ambito della attività amministrativa; così la differenziazione che fanno i deferiti tra violazione amministrativa e violazione disciplinare non ha molto significato.

Nel merito, la responsabilità dei deferiti è dimostrata dai documenti agli atti. Tuttavia la Commissione sottolinea che l’art. 24 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti impone alle società di “perfezionare” l'iscrizione ai Campionati provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni, e comunque operando, come condizione inderogabile per l’iscrizione ai campionati, tra le altre, “il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari” entro i termini annualmente fissati. Il mancato ritiro dei cartellini di tesseramento dei propri calciatori ha così comportato il mancato tempestivo pagamento di quanto dovuto. Tale fatto non ha provocato problematiche particolari, né ha esposto i calciatori a mancanza di copertura assicurativa, atteso che il premio assicurativo è pagato dalla Federazione, e le società in proposito si limitano a rimborsare alla Federazione quanto da questa pagato. Il pagamento peraltro era garantito dal deposito cauzionale, dal quale la Federazione ha opportunamente prelevato la somma corrispondente.

Per tali motivi il deferimento risulta sì fondato, con conseguente responsabilità del Sig. Grossi e della società rappresentata, ma la Commissione ritiene che le violazioni ascritte ai deferiti debbano essere qualificate come meramente formali, avendo comunque la Società garantito il pagamento di quanto dovuto per mezzo delle somme depositate in Comitato; la quantificazione delle sanzioni resta così limitata, come da dispositivo.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dispone:

- di inibire il Presidente della A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO Danilo GROSSI per giorni 15 (quindici), , a tutto il 14/01/2010;

- di comminare alla società A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO l’ammenda di € 100,00 (cento).

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