COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 08/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da pa

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 08/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del sig. Martino LERUSSI e della ASD PASIANESE CALCIO.

Con raccomandata 21 settembre 2009, il Procuratore Federale, ai sensi degli artt. 32 e 41 C.G.S., deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Martino LERUSSI e la stessa ASD PASIANESE CALCIO, contestando loro, rispettivamente: quanto al sig. LERUSSI, la violazione dell’art. 1 c. 1 C.G.S. e 10 C.G.S. per avere organizzato o comunque partecipato all’organizzazione della selezione effettuata il 07.04.2009 dalla ASD PASIANESE CALCIO e finalizzata a favorire il tesseramento di calciatori in favore della FC Juventus, nonostante egli fosse ancora tesserato per la ASD Manzanese;

quanto alla Società, la responsabilità oggettiva ex art. 4/2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1/5 C.G.S.

Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 10.12.09, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, comparivano il sig. LERUSSI personalmente; per la Società comparivano l’attuale presidente dott. Ermanno Venier, assistito dal proprio legale. Nessuna difesa scritta veniva depositata in termini.

L’incolpato LERUSSI ha affermato di non essere stato tesserato per la Manzanese all’epoca dei fatti, per avere dato le dimissioni, comunicate in FIGC, qualche tempo prima, e di essere attualmente tesserato per la PASIANESE; ha affermato di essersi limitato a dare una mano alla PASIANESE, Società che opera nel paese in cui egli risiede, forte della propria esperienza e del supporto della associazione sportiva culturale Universo Giovani, da lui presieduta, non affiliata alla FIGC, perché tutta l’organizzazione dell’evento fosse regolare.

Il presidente Venier, dal canto suo, ha affermato di aver messo a disposizione le strutture per questa iniziativa voluta dalla F.C. Juventus, che avrebbe organizzato l’evento, ed ha evidenziato il proprio motivo di orgoglio di prestare le strutture per una Società di tale blasone. Ha poi sollevato per iscritto, attraverso il proprio legale, mediante allegato al verbale di audizione, alcune contestazioni che verranno specificamente riprese nella parte motiva.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al dirigente Martino LERUSSI la inibizione per SEI mesi;

Quanto alla ASD PASIANESE CALCIO: €  1.000 (MILLE) di ammenda.

L’incolpato ha concluso per il proprio proscioglimento; la Società per il rigetto delle contestazioni mosse perché infondata e comunque non provata, chiedendo in subordine il riconoscimento delle attenuanti del caso.

Motivi della decisione: la C.D.T. reputa opportuno sottolineare come il deferimento non miri ad un caso di organizzazione di tornei non autorizzati, in relazione all’art. 30 Reg. LND, perché il Comitato aveva dato piena adesione all’organizzazione della manifestazione, ma in relazione all’art. 10 C.G.S., che vuole contrastare le irregolarità in materia di tesseramenti e, in particolare, di trasferimenti. Le due norme si prefiggono, sotto diversi aspetti, di contrastare l’attività di mercificazione dei tesserati. A tutti coloro che sono soggetti all’Ordinamento sportivo (dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5) “è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati”.

La C.D.T. ritiene corretta e provata la qualificazione dei fatti come formulata dalla Procura Federale.

Vanno rigettate le difese del sig. LERUSSI: non è rilevante che lui fosse o non fosse tesserato per la Manzanese all’epoca dei fatti. L’unico riferimento previsto dalla norma quale esimente è che chi svolge attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori, lo faccia nell’interesse della propria società. E il sig. LERUSSI, agendo a richiesta della PASIANESE, non ha certamente agito per la “propria” società. La partecipazione attiva del sig. LERUSSI all’evento emerge pacificamente dagli atti, dalla presenza dei suoi riferimenti telefonici nelle circolari di convocazione dei giovani tesserati, indirizzate dalla PASIANESE CALCIO a varie società della zona (“almeno una ventina” ricorda il segretario Colomba), dalle verbalizzazioni di tutti i testimoni che hanno assistito all’evento (per tutte, lo stesso segretario Colomba ricorda che il LERUSSI “collaborava con l’organizzazione come Universo Giovani” e “si è intrattenuto sia nel campo di gioco sia negli spogliatoi … per aiutarmi nello svolgimento burocratico del raduno”), e comunque non è stata messa in discussione neppure dallo stesso interessato, mentre le finalità della manifestazione, pur autorizzata, erano proprio quelle di favorire il tesseramento di (giovanissimi) calciatori, asseritamente in favore della F.C. Juventus. Non risulta, poi, che la F.C. Juventus abbia tesserato qualche giovane calciatore visionato in quella occasione.

Il deferimento del sig. LERUSSI, quindi, è fondato per la più grave delle ipotesi ritenute dalla Procura federale nel deferimento, ovvero per aver organizzato in prima persona, e non solo per aver partecipato all’evento. Di ciò si terrà conto nella quantificazione della sanzione.

Vanno rigettate pure le difese della PASIANESE: la Società afferma in primis di aver limitato il proprio intervento ad una asettica messa a disposizione delle strutture, affermando che l’intera organizzazione dell’evento sarebbe stata della Juventus. Tale difesa è facilmente smentita sia dal documento 19.03.09 con cui l’allora presidente della PASIANESE sig. Patui chiedeva via fax alla Juventus F.C. “di poter organizzare in collaborazione con la Juventus F.C. un raduno” per il quale era già stata fissata la data e l’ora; sia dal fax 27.03.09 della stessa PASIANESE CALCIO, a firma del segretario Gianni Colomba, indirizzato a varie società della zona con avviso di convocazione di alcuni loro tesserati; sia dalla comunicazione dello stesso presidente Patui di data 31.03.09 al Comitato che segnalava l’annullamento della manifestazione per “intervenute difficoltà organizzative e gestionali della società ASD PASIANESE CALCIO”, sia dalla successiva comunicazione 01.04.09 dello stesso Patui al Comitato che richiamandosi alla precedente comunicazione, affermava che le difficoltà della Società, intendendo evidentemente la propria società, erano state superate.

Anche i testimoni sentiti hanno confermato pacificamente la partecipazione a pieno titolo della Società: il tesserato Varutti ha ricordato che il dott. Venier, all’epoca presidente onorario della PASIANESE CALCIO, lo contattò circa venti giorni prima dell’evento per chiedergli di svolgere il ruolo di responsabile tecnico, e “già durante la prima telefonata aveva menzionato il Lerussi come punto di riferimento di questo raduno”. Confermava la partecipazione della PASIANESE CALCIO all’organizzazione, ad colorandum, da ultimo, la esternazione resa alla C.D.T. dall’attuale presidente Venier, che ha manifestato orgoglio nel prestare le strutture a quell’evento a fianco di una così blasonata Società professionistica.

Secondariamente, la Società chiedeva di parametrare la responsabilità oggettiva a quelle che sono le concrete partecipazioni dei soggetti che fanno riferimento alla Società. La c.d. “responsabilità oggettiva”, come è noto, deroga al principio giusnaturalistico che richiede un nesso di causalità tra il comportamento del soggetto e un dato illecito, e fa discendere la responsabilità (nel caso concreto) alla Società già solo per il fatto della “oggettiva” sussistenza di una condotta vietata ascrivibile ad un soggetto ad essa Società in qualche modo riferibile: recita l’art. 1/5 C.G.S., richiamato dall’art. 4/2 C.G.S.: Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche … nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Così la Società risponde oggettivamente del fatto di chi per essa ha agito come conseguenza immediata e diretta proprio di quella condotta. La parametrazione richiesta della responsabilità oggettiva della Società può essere tenuta in considerazione solo nella gradazione della sanzione ma, come vedremo, la Procura federale è stata già benevola nel non aver rinvenuto una responsabilità diretta, anziché oggettiva, della Società per il fatto del suo rappresentante (cfr. art. 4/1 C.G.S.), in quanto è stato il suo presidente onorario ed attuale presidente, che già all’epoca aveva di fatto funzioni direttive, a concordare con il LERUSSI l’organizzazione dell’evento.

Non è dubitabile che la PASIANESE CALCIO abbia pianificato la manifestazione unitamente al LERUSSI, in violazione della richiamata norma di cui all’art. 10/1 C.G.S.. La Società non è stata strumento in mano al LERUSSI, ma è stata parte attiva dell’evento. Possono essere considerate al fine di moderare la sanzione solo le dichiarazioni del presidente “formale” Patui, che ha affermato di non trovarsi d’accordo sull’avvenimento “perché risultava organizzatore una persona non facente parte della PASIANESE e cioè il Lerussi”. I fatti, però, hanno dimostrato come la sua remora sia rimasta lettera morta.

Nelle note difensive allegate in udienza, la Società afferma la carenza di propria legittimazione passiva perché non avrebbe tratto vantaggio dall’evento. Il fatto è smentito dalla presenza anche di propri tesserati alla vetrina e dai motivi di orgoglio nell’organizzazione ricordati dal presidente Venier alla C.D.T.. Vantaggio ipoteticamente economico per la presenza dei propri tesserati e vantaggio concreto di immagine per la spendita del nome Juventus F.C..

Afferma ancora la propria buona fede prestata alla dichiarazione del LERUSSI di non essere tesserato per la Manzanese; come visto, la responsabilità ricorre per il solo fatto di essersi avvalsa di chi sapeva non essere tesserato per la PASIANESE.

Afferma poi la carenza di legittimazione attiva di chi, ASD Donatello, avrebbe dato la notitia criminis della illecita partecipazione del sig. LERUSSI alla organizzazione dell’evento. È evidente la infondatezza del rilievo, se solo si pensa che la difesa ha inteso richiamarsi alla legittimazione a proporre un reclamo in secondo grado avverso ad un provvedimento assunto dagli Organi di Giustizia.

Afferma ancora la carenza di presupposti oggettivi ribaltando sulla Juventus la responsabilità della presenza del LERUSSI, quando dagli atti è vero proprio il contrario, e cioè che la Juventus (o, più attentamente, il sig. “Renzo Castagnini, Scout Executive”, che ha firmato l’unico documento riferibile in qualche modo a quella società professionistica) ha indicato unico partecipante il sig. Fulvio Marta, mentre il nome “Martino” con i riferimenti telefonici del LERUSSI emergono nei documenti sottoscritti dal segretario della PASIANESE CALCIO, ed il presidente onorario dott. Venier, dotato di fatto di poteri decisori, fin dall’inizio si attivò per organizzare la manifestazione assieme al LERUSSI.

Afferma ancora la carenza dei presupposti soggettivi, ritenendo che il LERUSSI sarebbe stato libero da incarichi e tesseramenti per la Manzanese, e affermando essere indebito il riferimento fatto dalla Procura Federale al termine del 30.06.2009 del tesseramento del LERUSSI per essere stato lo stesso dimissionario o comunque interessato in attività non soggetta ai campionati ufficiali.

Sul punto vale ricordare quanto già detto e ribadito, ovvero a che in tema di tesseramenti e trasferimenti resta vietato il solo fatto di giovarsi di un estraneo alla Società, sì che è ininfluente conoscere se agli effetti federali il LERUSSI fosse ancora tesserato per la Manzanese o meno.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG, attesa la piena, cosciente responsabilità del sig. LERUSSI, e la responsabilità oggettiva della Società, attenuata solo dalle remore del presidente Patui, irroga le seguenti sanzioni:

a)  Quanto al sig. Martino LERUSSI: la inibizione per otto mesi (a tutto l’8 settembre 2010);

b)  Quanto alla ASD PASIANESE CALCIO: la ammenda di € 700 (settecento).

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