COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 12/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. CALCIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 12/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’ A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA (Campionato di Calcio a 5 – Serie C/1) in merito alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, nonché della sanzione della ammenda di € 150,00, inflitte dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA / BRN FANTASIA in programma il 07.11.2009 e di fatto non disputatasi per la inagibilità della palestra, (in C.U. n° 30 del 12.11.2009)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 30 dd 12.11.2009 il G.S.T. infliggeva nei confronti dell’A.S.D. Calcio a 5 Palmanova, "Ai sensi dell’art. 17, punto 1 del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, nonché la sanzione dell’ammenda di € 150,00, prevista dall’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.”.

Con proprio reclamo d.d. 16.11.2009, anticipato a mezzo fax in data 17.11.2009 alle ore 11.58 e trasmesso a mezzo raccomandata A/R sempre in data 17.11.2009, l’A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA chiedeva l’annullamento del risultato di 0 – 6, l’annullamento della ammenda di € 150,00, il riconoscimento della possibilità di giocare la partita Calcio a 5 Palmanova – BRN Fantasia in data da destinarsi e la restituzione della tassa di ricorso.

La reclamante rappresentava, con il conforto di una dichiarazione allegata al reclamo, pervenutale a mezzo posta elettronica e rilasciatale dal Comune di Bagnaria Arsa, nel cui territorio si trova la palestra utilizzata dalla A.S.D. Calcio a 5 Palmanova, di non essere stata tempestivamente ed utilmente avvisata della non disponibilità dell’impianto sportivo dall’Ente, per “assenza del personale abitualmente addetto alla gestione degli impianti”.

In conseguenza di un tanto, il fatto che la palestra fosse interamente occupata da arredi propedeutici allo svolgimento del convegno a tema “Serata musicale dedicata alla popolazione dell’Abruzzo”, sì da precludere lo svolgimento della gara programmata per le 15.00 del 07.11.2009, doveva intendersi quale “causa di forza maggiore”, indipendente da qualsiasi volontà attribuibile a qualsivoglia mancanza da parte della A.S.D. Calcio a 5 Palmanova, sì da escludere completamente qualsivoglia responsabilità in capo alla reclamante.

Esaminati gli atti alla riunione del 10.12.2009, non essendo stata richiesta alcuna audizione né da parte della reclamante, né da parte della controinteressata BRN Fantasia, quest’ultima tempestivamente avvisata a mezzo raccomandata A/R, la C.D.T. osserva allora quanto segue.

E’ ben vero che l’art. 17 del C.G.S. punisce con la perdita della gara di Calcio a 5 con punteggio di 0 – 6 le società che, anche oggettivamente, siano ritenute responsabili di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione.

Tuttavia, nel caso di specie, la mancanza ascritta e posta alla base della decisione del Giudice Sportivo non pare in alcun modo riconducibile causalmente alla condotta della società A.S.D. Calcio a 5 Palmanova, a fronte di assorbente causa di forza maggiore.

La Società reclamante, infatti, non potendo temporaneamente disporre del proprio impianto (Palestra Comunale di Palmanova) a fronte di lavori di adeguamento, aveva chiesto ed ottenuto dal vicino Comune di Bagnaria Arsa la disponibilità temporanea della locale palestra, provvedendo ad ottenere dalla L.N.D. la autorizzazione di cui all’art. 19 delle N.O.I.F.

Con cadenza mensile, come da documentazione dimessa a sostegno dell’impugnazione, la stessa Società aveva sempre provveduto a comunicare a mezzo telefax al Comune di Bagnaria Arsa le date e gli orari nelle quali avrebbe utilizzato l’impianto, del quale aveva sempre regolarmente disposto in conformità alle singole richieste.

L’istanza di utilizzo dell’impianto per il giorno 07.11.09, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in particolare, era stata inoltrata, come nei casi precedenti a mezzo telefax al Comune di Bagnaria Arsa, il 2 novembre 2009 e secondo le modalità convenute con l’Ufficio Tecnico Comunale, modalità sulle quali la società aveva sempre fatto pieno affidamento.

L’utilizzo della Palestra per una manifestazione del tutto incompatibile, con allestimento di moquette fissata al pavimento, decine di tavoli, panche e numerose sedie e piante (così il referto arbitrale), impossibili da rimuovere in tempo utile a consentire il regolare svolgimento della gara (nonostante gli stessi sforzi della Società, di cui lo stesso referto arbitrale dà pure atto, evidenziando anche l’impossibilità di contattare – in quanto irreperibili – rappresentanti del Comune per trovare una provvida soluzione), era stato autonomamente disposto dal Comune, ma senza avvisare previamente la A.S.D. Calcio a 5 Palmanova; di tale occorso la stessa Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa, nella persona dello stesso Sindaco, si era anche successivamente rammaricata (con lettera prot. 9440 d.d. 16.11.2009, prodotta in sede di reclamo), giustificando l’accadimento a fronte della “assenza del personale abitualmente addetto alla gestione degli impianti”.

Nel caso di specie, si può perciò ritenere sussistente la causa di forza maggiore, con concomitante oggettiva impossibilità di potervi fare fronte da parte della Società, ignara delle autonome ed estemporanee decisioni comunali relative all’utilizzo dell’impianto per altra contestuale incompatibile finalità, e delle quali la stessa Società ospitante non ha potuto che prendere atto, senza nemmeno avere la possibilità materiale di ricercare utilmente una tempestiva soluzione per lo svolgimento della partita (si veda, per un caso del tutto analogo, Corte di Giustizia Federale, IV Sez., 21 febbraio 2008, in C.U. n. 226/CGE).

Il reclamo va pertanto accolto, come da dispositivo.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG così decide:

- annulla la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6

- revoca la sanzione della ammenda di € 150,00

- dispone la ripetizione della gara di tra A.S.D. Calcio a 5 Palmanova e BRN Fantasia, nella data che sarà stabilita a cura del competente Comitato.

- dispone la restituzione della tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it