COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 12/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 12/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Martino LERUSSI già Consigliere con funzioni di Segretario dell’ASD MANZANESE; b) A.S.D. MANZANESE.

 Il deferimento.  Con Racc. dd 20.10.2009 ai sensi dell' art. 32 e 41 del C.G.S., il Vice Procuratore Federale deferiva a questa C.D.T.: - a) Martino LERUSSI, quale tesserato (già Consigliere con funzioni di Segretario dell’ASD MANZANESE) per rispondere della violazione degli artt. 1 c. 1° C.G.S. << per aver organizzato e quindi pubblicizzato la manifestazione primaverile 2009 “Piccoli Amici” con diffusione di brochure illegittimamente riproducente il logo “S.G.S” (Settore Giovanile Scolastico) senza la preventiva autorizzazione>>; - b) la Società ASD MANZANESE per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del C.G.S. della condotta tenuta dal proprio tesserato.

Il deferimento conseguiva agli accertamenti svolti dalla Procura Federale a seguito di una informativa della Delegazione Provinciale di Udine riguardante la manifestazione calcistica “non autorizzata” denominata “Piccoli Amici” e di una nota con cui il Coordinatore Regionale del S.G.S. chiedeva al LERUSSI –che detta manifestazione aveva organizzato quale Presidente dell’A.S.D. Universo Giovani (Associazione affiliata al CSEN, Ente riconosciuto dal CONI, ma non alla FIGC)– di rimuovere, dalla brochure il logo “SGS” indebitamente utilizzato.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 10.12.2009.

Il dibattimento. All’udienza del 10.12.2009 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il sig. Martino LERUSSI ed il sig. Nelio TABOGA nella sua qualità di Presidente dell’ASD MANZANESE.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e chiedeva la loro condanna alle seguenti sanzioni: 

-  Quanto a Martino LERUSSI:  inibizione per mesi 6 (sei) ;

-  Quanto all’A.S.D. MANZANESE: in applicazione dell’art. 23 CGS ed in adesione alla richiesta formulata dal suo Presidente sig. Nelio TABOGA € 666,00- (seicentosessantasei/00) di ammenda così calcolati: pena base € 1.000,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS ad  € 666,00);

Martino LERUSSI, da parte sua, chiedeva il proscioglimento dall’incolpazione sia perché all’epoca in cui aveva organizzato la manifestazione, egli non era più Dirigente della MANZANESE da cui si era dimesso, sia perché aveva immediatamente cancellato il logo “SGS” dalla brochure non appena ricevuta la contestazione dal SGS.- Riconosceva il LERUSSI di non aver chiesto autorizzazione e affermava di non aver saputo che la FIGC non fosse d’accordo per l’utilizzo del simbolo “SGS”; confermava di non aver comunque dato corso alla manifestazione dopo quanto accaduto.

La motivazione. La CDT ritiene fondato il deferimento per le ragioni appresso illustrate.

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva è regolato dall’art. 37 NOIF il quale, per l’appunto, prevede che il tesseramento dei soggetti dinanzi indicati “avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza” e che “a tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori precisandone le qualifiche e gli incarichi”.

La norma prosegue inoltre precisando che “ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali ha efficacia a decorrere dalla data dalla data di ricezione della comunicazione”.

Agli atti non vi è prova della comunicazione della società MANZANESE di variazione del suo organigramma per le dimissioni del LERUSSI, ma tale aspetto istruttorio appare destinato a perdere rilievo laddove si consideri che:

- Quanto alla ASD MANZANESE, questa, richiedendo il patteggiamento, non ha messo in discussione la sussistenza del tesseramento del LERUSSI.- Pertanto la C.D.T.  ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata ne dispone l’applicazione, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., a definizione del procedimento riguardante la predetta società sportiva.

- Quanto al LERUSSI, si richiama il disposto dell’art. 1 c. 5 del CGS secondo cui “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali...…….coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Al riguardo non v’è dubbio che l’evento descritto nella brochure fosse rilevante per l’ordinamento federale: avendo, infatti, lo stesso deferito dichiarato che la manifestazione era tra l’altro finalizzata a consentire alle società partecipanti di presentare al “Comitato la domanda per ottenere il punteggio per la Scuola Calcio Qualificata” è evidente che quelle interessate allo scopo, altre non potevano essere se non le società affiliate alla FIGC.-

Conseguentemente il LERUSSI deve ritenersi soggetto passivamente legittimato a rispondere dell’illecito a lui ascritto, indipendentemente dalla vigenza del suo tesseramento per la MANZANESE.-

Quanto poi alla materialità ed all’elemento psicologico della violazione non vi è dubbio che entrambi gli elementi costitutivi vadano affermati: la prima essendo documentale ed il secondo risultando dalle stesse dichiarazioni del LERUSSI che ha ammesso la propria responsabilità attestando di non sapere, ma solo dopo averne fatto uso, “che la FIGC non volesse che io utilizzassi il logo (del Settore Giovanile Scolastico ndr)”.

Il LERUSSI risulta così aver utilizzato indebitamente il simbolo “SGS” per proprio tornaconto: per favorire l’immagine personale o quella del sodalizio dal lui presieduto, avvalendosi di un logo altrui per assicurarsi, o comunque agevolare, la buona riuscita della manifestazione da lui organizzata.

Né a scagionare l’abuso commesso dal LERUSSI può assumere rilievo l’infondato affidamento che egli possa aver fatto sulla condiscendenza del responsabile del SGS all’utilizzo del logo, o la circostanza che, infine, la manifestazione non si sia tenuta.

Quanto al primo aspetto, è di tutta evidenza, infatti, che la normale diligenza avrebbe dovuto indurre il deferito a procurarsi il preventivo consenso del Settore Giovanile Scolastico all’utilizzo del logo “SGS”; quanto al secondo aspetto, invece, è evidente che il mancato svolgimento della manifestazione rappresenta un fatto successivo non suscettibile di eliminare una violazione già commessa.- Tali circostanze possono invece rappresentare argomento utile a contenere la sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

1)  Ritenuta la responsabilità del sig. Martino LERUSSI, in ordine al fatto lui ascritto, infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 4 (quattro), da scontarsi alla scadenza della inibizione che attualmente grava sul medesimo soggetto;

2)  Ritenuta corretta la configurazione giuridica dei fatti contestati e congrua la sanzione in misura ridotta concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S., applica all’A.S.D. MANZANESE l’ammenda di € 666,00- (seicentosessantasei/00)

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