COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 09/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.C. UNION PASIANO (Camp
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 09/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO della A.C. UNION PASIANO (Campionato Juniores Provinciale) in merito alle sanzioni della squalifica fino al 01.03.2010 del calciatore Marco BOMBEN (in C.U. n° 21 del 20.01.2010).
Con tempestivo reclamo la A.C. UNION PASIANO impugnava il provvedimento pubblicato sul C.U. n° 21 dd. 14.01.2010, con cui il G.S.T. aveva inflitto al calciatore Marco BOMBEN la sanzione della squalifica fino al 01 marzo 2010 “per condotta violenta in danno di un giocatore avversario oltre che per condotta reiteratamente ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara”.
La reclamante, pur non contestando la condotta addebitata al proprio calciatore, evidenziava che il BOMBEN è un ragazzo serio e rispettoso delle regole, che nel corso della sua carriera di calciatore non era mai incorso in precedenti disciplinari del medesimo genere. Sottolineava altresì come lo stesso calciatore si è reso conto di avere ecceduto nelle offese nei confronti dell’Arbitro, ma ciò era dovuto ad un eccesso di nervosismo, causato dalle continue provocazioni subite dall’avversario diretto nel corso della gara.
Un tanto esposto, la reclamante concludeva per la revisione del provvedimento disciplinare adottato dal G.S.T.
Alla riunione del 04.02.2010 comparivano avanti la C.D.T. il sig. Sergio Catto, giusta delega scritta a firma del presidente della A.C. UNION PASIANO, sig. Luigi Vazzoler, nonché il BOMBEN stesso, che ne avevano fatto richiesta. In quella sede, il BOMBEN esponeva di rendersi conto di avere avuto una reazione eccessiva, dovuta alla foga ed al nervosismo. Precisava inoltre che al termine della gara si era scusato con i compagni e che un tanto vorrebbe fare anche col direttore di gara, cui nella immediatezza non si era rivolto perchè temeva di aggravare la situazione. Il sig. Catto, richiamandosi a quanto esposto nel reclamo, ribadiva come il BOMBEN fosse uno dei calciatori più educati e posati della società, formulando la richiesta di una congrua riduzione della sanzione.
Esaminati gli atti, la C.D.T. osserva quanto segue.
Nell’applicare la sanzione, il G.S.T. ha correttamente richiamato due fattispecie diverse, disciplinate dall’art. 19, punto 4 C.G.S., nelle sue lettere a) e b).
Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, la sanzione minima della squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
Eccessiva, tuttavia, appare la quantificazione della sanzione in concreto comminata dal G.S.T., sulla base delle citate disposizioni. Dalle risultanze delle refertazioni arbitrali, è emerso infatti che il colpo inferto dal BOMBEN al calciatore della squadra avversaria, cui è seguita l’espulsione, “non era stato inferto con veemenza tale da comportare volontariamente dolore”. Un tanto è provato anche dal fatto che il calciatore in questione, dopo l’evento, non abbisognava di cure mediche e riprendeva regolarmente il posto in campo.
Altresì è da connotarsi con minore gravità la condotta irriguardosa ed ingiuriosa tenuta dal BOMBEN nei confronti del direttore di gara, condotta infatti da valutarsi unitariamente all’interno del contesto, non pericoloso, nella quale è avvenuta.
I fatti sopra evidenziati, valutati nella loro concreta offensività, unitamente alla assenza di precedenti disciplinari del calciatore, consigliano di ridurre la sanzione da irrogare, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della A.C. UNION PASIANO, riduce a cinque gare effettive di squalifica la sanzione da infliggere al calciatore Marco BOMBEN e dispone perché non venga addebitata la tassa reclamo.
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