COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 04.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. TOLM

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 04.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. TOLMEZZO CARNIA (Allievi Regionali) in merito alla squalifica per tre gare del proprio tesserato CECONI Roberto (in c.u. 57 del 18.02.2010).

Con tempestivo reclamo la ASD TOLMEZZO CARNIA impugnava la decisione con cui il G.S.T. aveva squalificato il suo tesserato Roberto CECONI per tre gare con la seguente motivazione: “In quanto espulso al 15° del secondo tempo per doppia ammonizione, indirizzava all’arbitro insulti e bestemmie

La Società, evidenziando la propria disponibilità tendenziale ad accettare le sanzioni applicate dalla Giustizia Sportiva, “in particolare per il settore giovanile, per l’importanza che attribuisce all’educazione e al comportamento dei propri ragazzi sul campo ed anche fuori di esso”, lamenta che l’eccessiva squalifica per tre gare può “non aiutare nel difficile processo di responsabilizzazione e presa di coscienza dei ruoli di ragazzi ancora in formazione, che hanno bisogno sì di regole da osservare, ma pure di sanzioni che sappiano farli crescere e soprattutto redimere, non mortificare”. Su tali basi, la Società ritiene che la violazione compiuta dal ragazzo costituisca un vero e proprio equivoco. La società ha messo a disposizione della C.D.T., “qualora lo ritenesse opportuno”, i propri tesserati per “un’eventuale audizione”.

La C.D.T., cui la società ha espressamente demandato la decisione circa l’opportunità dell’audizione, ritiene di non disporre tale attività, anche perché non porterebbe argomenti nuovi, in quanto le risultanze verbalizzate dal Direttore di Gara sono assolutamente precise e dettagliate, e non si prestano ad interpretazioni.

Il ricorso è del tutto infondato e, se il fatto si riferisse a un calciatore appena un po’ più maturo, meriterebbe un aggravamento della sanzione. In verità, il giovane è stato espulso per doppia ammonizione per gioco falloso e, disapprovando la decisione dell’Arbitro, gli ha bestemmiato contro non una ma due volte a voce alta, variando il proprio repertorio e, in più, gli ha rivolto ancora a voce alta una frase irriguardosa. Tale condotta stride gravemente con la stessa impostazione che la società ha esposto in ordine al proprio lodevole interesse a formare i giovani sotto l’egida dell’educazione e del rispetto per le istituzioni.

La C.D.T. deve denunciare che il linguaggio gravemente blasfemo, in bocca ad un giovane, accompagnato da frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, costituisce l’esatto contrario dell’impostazione che la stessa società ricorrente vuole dare alla propria attività. Ex art. 45/2 C.G.S., ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", e quindi compresa la fattispecie, che è occorsa in una gara Allievi regionali, “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo”. Ex art. 19/4 a) C.G.S., poi, ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica “per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Così, tra squalifica automatica di una gara per l’espulsione e squalifica minima di due gare per la frase gravemente irriguardosa, il calciatore ha già totalizzato “almeno” tre giornate di gara di squalifica.

Andrebbe aggiunta la sanzione per le bestemmie.

Il fatto contestato al giovane tesserato è intervenuto in data antecedente di appena qualche giorno la previsione del legislatore sportivo, che in Comunicato n° 092/A del 19 febbraio 2010 ha voluto porre particolare attenzione a tale espressione volgare e incivile sanzionandola autonomamente come segue: Art. 19/3.bis: “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”.

La C.D.T. non può applicare la norma entrata in vigore successivamente al fatto. E la C.D.T. non vuole, pur potendolo fare, aggravare la squalifica con reformatio in pejus, in considerazione solo della giovanissima età dell’interessato, mirando più a fargli capire la gravità del suo gesto, piuttosto che a punirlo.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone per l’incameramento della tassa relativa.

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