COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 del 12/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulat
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 56 del 12/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Davide SREBERNIC (Calciatore); b) Valentino ANDALORO (Dirigente della Società U.S. Azzurra); c) Ermanno NUNIN (Dirigente della Società U.S. Azzurra); d) U.S. AZZURRA; e) A.S.D. PRO GORIZIA.
…omissis…
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale – FVG visto l’art. 32 c. 2 del C.G.S., così decide:
1) Ritenuta la responsabilità di Davide SREBERNIC in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la squalifica per anni 1 (uno) fino a tutto l’11/02/2011;
2) Ritenuta la responsabilità di Valentino ANDALORO, Dirigente dell’U.S. AZZURRA, in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due) fino a tutto l’11 aprile 2010;
3) Ritenuta la responsabilità di Ermanno NUNIN, Dirigente dell’U.S. AZZURRA, in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due) fino a tutto l’11 aprile 2010;
4) Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’U.S. AZZURRA in riferimento ai fatti ascritti a Davide SREBERNIC, Valentino ANDALORO ed Ermanno NUNIN infligge alla stessa l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00);
5) Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. PRO GORIZIA in riferimento ai fatti ascritti a Davide SREBERNIC, infligge alla stessa l’ammenda di € 300,00 (trecento/00);