COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D.

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA (Calcio a 5 reg.) in merito al provvedimento del G.S.T. della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0- 6 (in c.u. 52 del 04.02.2010).

Giungeva alla C.D.T. FVG tempestivo reclamo a firma Vincenzo Peluso, presidente della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, in ordine alla pronuncia del G.S.T. descritta in oggetto e motivata dall’occupazione della palestra Polifunzionale di Monfalcone per la disputa di una gara di basket femminile iniziata alle 20.30, in orario incompatibile con la disputa della gara di Calcio a 5 prevista nella stessa palestra per le ore 21.00. Il ricorrente ha anche trasmesso la comunicazione per raccomandata alla controparte interessata, BRN Fantasia di Udine. Quest’ultima ha fatto pervenire difese scritte con allegato il calendario delle gare di basket femminile pubblicato in c.u. FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) n. 38 del 02.10.09, ovvero quattro mesi prima della prevista gara del 30.01.10, che già contemplava per quella data, per quell’ora, in quella palestra, la disputa della gara che ha impedito lo svolgimento della gara di Calcio a 5.

Il reclamo della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA non è stato redatto su carta intestata della società, né reca in calce il timbro sociale, come prescrive l’Art. 4/7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti: “Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.”

Segue Delibere della Commissione Disciplinare – Reclamo ASD F.C. MEDITERRANEA

Stante la chiara lettera della richiamata norma e la costante giurisprudenza in tale senso di questa C.D.T. (e prima ancora, ben più autorevolmente, della stessa C.A.F.), la violazione formale inficia irreparabilmente il reclamo.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dichiara inammissibile il reclamo per vizio di forma e dispone, di conseguenza, l’addebito della tassa reclamo non inviata.

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