COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. PRO ROMANS (Campionato di Prima categoria) in merito alle sanzioni della squalifica per cinque gare effettive del proprio calciatore PERISSINOTTO Matteo  (in C.U. n° 52 del 4.02.2010).

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 52 dd. 4.02.2010 il G.S.R. infliggeva al calciatore PERISSINOTTO Matteo la squalifica per cinque gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario perchè, al 45’ del secondo tempo, dopo avere subito una trattenuta da quest’ultimo, con il gioco in svolgimento e con il pallone lontano, colpiva volontariamente e da breve distanza, in modo violento, il predetto avversario con un pugno al volto (tra lo zigomo destro ed il naso): il calciatore colpito, visibilmente scosso a causa del colpo subito, non riusciva ad alzarsi in piedi e usciva dal terreno di gioco adagiato su una barella, veniva immediatamente chiamata l’ambulanza che lo trasportava all’ospedale di Cattinara (Trieste) per accertamenti.

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. PRO ROMANS impugnava tale decisione, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti, sia dal punto oggettivo che soggettivo, e chiedendo la riduzione della sanzione.

Segue Delibere della Commissione Disciplinare - Reclamo ASD PRO ROMANS

Alla riunione del 18.02.2010 veniva udito il sig. BOLZAN Luigino, presidente della reclamante, il quale evidenziava come la dinamica dell’azione di gioco da cui è scaturita l’espulsione fosse incompatibile con quanto riportato a referto dall’Arbitro. Il BOLZAN precisava infatti che il PERISSINOTTO aveva colpito l’avversario in modo accidentale, nel tentativo di divincolarsi dalla trattenuta scorretta e fallosa di quest’ultimo. Trattenuta che è stata rilevata anche dal Direttore di Gara e sanzionata con una ammonizione. Esponeva infine come il proprio calciatore si fosse dimostrato da subito dispiaciuto per l’accaduto, fornendo le proprie scuse all’Arbitro già a fine gara. Tutto ciò premesso, rimarcando altresì l’assenza di precedenti disciplinari del proprio tesserato, il BOLZAN concludeva per una congrua riduzione della sanzione.

La C.D.T., alla luce della refertazione arbitrale e dei relativi supplementi, osserva quanto segue.

La condotta addebitata al PERISSINOTTO non può essere contestata sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti posto che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., “i rapporti dell’arbitro (...) e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Corretta, sulla base della documentazione in atti, è pertanto la qualificazione giuridica data dal G.S.T. alla condotta in esame e, segnatamente, la fattispecie di cui l’art. 19 punto 4 lettera b) C.G.S., il quale prevede come sanzione minima la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori (...)”.

Eccessiva, tuttavia, appare la sanzione in concreto irrogata dal G.S.R.; la assenza di recidiva del calciatore e le scuse fatte pervenire all’Arbitro nell’immediatezza della gara, successivamente ribadite anche alla C.D.T., sono infatti elementi idonei a giustificare una riduzione della sanzione.

Considerando, tuttavia, la gravità delle conseguenze lesive causate al soggetto colpito, sanzione equa e giusta da irrogare al PERISSINOTTO appare essere quella indicata in dispositivo.

P. Q. M.

La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della A.S.D. PRO ROMANS, riduce a quattro gare effettive di squalifica la sanzione da infliggere al calciatore PERISSINOTTO Matteo e dispone il non addebito della tassa reclamo.

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